Cassazione Civile, Ordinanza n. 23248/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, reciprocamente accettata, e del decreto di chiusura del fallimento allegato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciare sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore del fallimento di una società nei confronti di una banca per ottenere la revoca di rimesse bancarie eseguite nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato, poi sfociata nel fallimento. La banca, evocata in giudizio, aveva chiamato in causa i fideiussori della società fallita per essere manlevata. Il tribunale aveva accolto sia la revocatoria delle rimesse sia la domanda di manleva, condannando i fideiussori nei limiti delle somme indicate. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione dei fideiussori, ritenendo provata la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della banca, la consistenza e stabilità delle rimesse revocate e la validità della clausola di reviviscenza contenuta nelle fideiussioni. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, il primo articolato in tre subcensure e il terzo in due, ma prima della decisione le parti hanno depositato un atto congiunto di rinuncia a ricorso e controricorso, con reciproca accettazione, allegando il decreto di chiusura del fallimento.
Norme richiamate
non occorre pronunciare sulle spese
in presenza di rinuncia al ricorso e reciproca accettazione, la Corte non provvede sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, se reciprocamente accettata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese quando ricorrono i presupposti indicati dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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