Cassazione Penale, Ordinanza n. 24869/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato presupposto specificamente contestato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello, deducendo un vizio di motivazione. La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero compiutamente esaminato i criteri di valutazione delle prove posti a base del convincimento decisorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo formulato in termini non consentiti, perché generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava congrua e logica sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
requisiti prescritti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere formulato con specificità e puntualità, indicando in modo pertinente le ragioni di fatto e di diritto della censura; altrimenti è inammissibile.
requisiti prescritti, a pena di inammissibilità
La mancanza dei requisiti di ammissibilità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza deve essere specifico, puntuale e argomentato: non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove.
- È inammissibile il ricorso che non si confronti realmente con la motivazione della decisione impugnata e non indichi in modo preciso gli errori di fatto o di diritto denunciati.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Quando la sentenza impugnata abbia risposto in modo congruo e logico alle censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che non confuti tale argomentazione è inammissibile.
Come è indicizzato
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