Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24869/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato presupposto specificamente contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello, deducendo un vizio di motivazione. La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero compiutamente esaminato i criteri di valutazione delle prove posti a base del convincimento decisorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo formulato in termini non consentiti, perché generico e privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava congrua e logica sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    requisiti prescritti, a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere formulato con specificità e puntualità, indicando in modo pertinente le ragioni di fatto e di diritto della censura; altrimenti è inammissibile.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    requisiti prescritti, a pena di inammissibilità

    La mancanza dei requisiti di ammissibilità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza deve essere specifico, puntuale e argomentato: non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti realmente con la motivazione della decisione impugnata e non indichi in modo preciso gli errori di fatto o di diritto denunciati.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza impugnata abbia risposto in modo congruo e logico alle censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che non confuti tale argomentazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.