Cassazione Penale, Ordinanza n. 28999/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede esecutiva il Tribunale di Savona aveva rigettato la richiesta di dissequestro proposta nell'interesse del condannato e, su istanza del pubblico ministero, aveva disposto la confisca di beni immobili in relazione a una sentenza irrevocabile di condanna per il reato tributario di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, l'abnormità dell'ordinanza per asserita reformatio in peius della sentenza irrevocabile, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe travalicato i limiti dell'art. 676 c.p.p., poiché il giudice della cognizione aveva già disposto la confisca delle sole somme sequestrate e il pubblico ministero aveva chiesto soltanto la confisca del denaro; pertanto, secondo la difesa, non vi era omessa statuizione sulla confisca e, a fronte della richiesta di dissequestro, il thema decidendum avrebbe dovuto riguardare solo il diritto alla restituzione, non l'applicazione ex novo della confisca. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione dell'ordinanza, ritenendo inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale a sostegno della misura ablativa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla confisca, perché ha ritenuto che il rimedio azionato fosse erroneo: il ricorso per cassazione è stato riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, ossia al Tribunale di Savona, per la prosecuzione del procedimento nella forma corretta. La Corte ha escluso che la mancata fase de plano determini nullità, richiamando il principio di tassatività delle nullità, e ha privilegiato l'orientamento che, in casi simili, impone la conversione del ricorso nel mezzo di impugnazione previsto dalla legge, in applicazione del favor impugnationis e della conservazione degli atti.
Norme richiamate
Nel procedimento esecutivo la decisione sulla confisca o sul dissequestro deve essere assunta secondo il meccanismo previsto per l'intervento del giudice dell'esecuzione, richiamando la disciplina dell'opposizione quando il provvedimento è adottato senza formalità.
Costituisce il rimedio previsto per opporsi al provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato de plano; il ricorso per cassazione proposto contro un atto che doveva essere oggetto di opposizione va riqualificato come opposizione.
Indica la forma camerale partecipata che segue l'eventuale opposizione e che è distinta dalla fase preliminare de plano.
Ribadisce il principio di tassatività delle nullità: la mancata adozione della fase de plano non integra nullità se la legge non la prevede espressamente.
Esclude che nella fase preliminare de plano possano configurarsi nullità di ordine generale fondate sulla mancanza di contraddittorio, che in quella fase non è ancora previsto.
Consente la conversione dell'atto impugnatorio nel rimedio corretto quando la parte abbia indicato un nomen iuris errato, in applicazione del favor impugnationis.
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
È la norma incriminatrice alla base della condanna irrevocabile richiamata nel procedimento esecutivo; il testo non specifica oltre quale specifica ipotesi del reato tributario fosse stata contestata.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in materia di confisca o dissequestro, quando la legge prevede l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., il ricorso per cassazione proposto per errore deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, non dichiarato inammissibile.
- La mancata adozione della preliminare fase de plano nel procedimento esecutivo non determina nullità se la legge non la prevede espressamente; opera il principio di tassatività delle nullità.
- Il contraddittorio e le garanzie difensive non appartengono alla fase de plano del giudice dell'esecuzione, ma si esplicano nella successiva fase camerale conseguente all'opposizione.
- In tema di impugnazioni, l'erronea qualificazione del mezzo di gravame non può pregiudicare la tutela sostanziale della parte quando sia possibile conservare l'atto e convertirlo nel rimedio previsto dall'ordinamento.
- Nel giudizio esecutivo, il giudice di legittimità non deve sostituirsi al giudice dell'esecuzione nella piena valutazione delle questioni di merito, poiché la legge assegna a quest'ultimo la fase di riesame attraverso l'opposizione.
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