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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50817/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione articolata in un unico motivo: violazione di norme processuali a pena di inutilizzabilità (artt. 63 e 191 c.p.p.) e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Si deduce che la sentenza di conferma si sarebbe illegittimamente fondata anche su tali dichiarazioni (trasfuse in un verbale non ricompreso tra gli atti irripetibili ex art. 431 c.p.p.) e sul fatto che l'imputato era l'unico trasportato in ospedale.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che le dichiarazioni immediatamente rese dall'imputato erano inutilizzabili ai sensi degli artt. 63, comma 2, e 191 c.p.p., il collegio ha operato la cosiddetta "prova di resistenza" e ha ritenuto che la pronuncia di condanna non fosse sostanzialmente viziata dall'eventuale espunzione di tale elemento: la Corte territoriale aveva infatti fondato la conferma anche su altri elementi idonei (rilievi della polizia sul luogo del sinistro, il fatto che solo lo Stretti fu trasportato in ospedale per cure e gli esami indicativi dell'assunzione di alcol e stupefacenti), e il ricorrente non ha illustrato specificamente in quale modo l'eliminazione delle dichiarazioni avrebbe inciso sul convincimento giudiziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese immediatamente dopo i fatti; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni autoaccusatorie rientrassero in questa previsione e fossero quindi inutilizzabili.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato; combinato con l'art. 63 è stato invocato per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Definisce gli atti irripetibili; il ricorrente sosteneva che il verbale non fosse annoverato tra gli atti irripetibili, rilevando quindi la illegittima utilizzazione delle dichiarazioni.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su queste fattispecie (inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata per la sintesi del motivo di ricorso da parte della Corte secondo i requisiti procedurali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di pagare le spese processuali della parte soccombente; applicato per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Norme che consentono il trattamento del procedimento in udienza camerale con modalità straordinarie; richiamate per la modalità di trattazione del procedimento.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti possono essere inutilizzabili ex artt. 63 e 191 c.p.p.; la loro illegittima acquisizione non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se esistono altri elementi di prova idonei a sostenere la condanna.
  • In cassazione, quando si denuncia l'illegale assunzione di una prova, il giudice può effettuare la "prova di resistenza": si valuta se l'eliminazione dell'elemento illegittimo avrebbe cambiato l'esito decisionale in presenza delle rimanenti prove.
  • Il motivo di cassazione che censura l'utilizzabilità di una prova deve spiegare specificamente come l'espunzione di tale prova incida sulla struttura motivazionale (richiesta di specificità); la genericità può portare all'inammissibilità o al rigetto.
  • Elementi obiettivi (rilievi della polizia, esami tossicologici, circostanze fattuali come l'essere l'unico trasportato in ospedale) possono, in concreto, supplire all'eliminazione di dichiarazioni illegittimamente assunte.
  • La condanna alle spese ex art. 616 c.p.p. è frequente quando il ricorso è rigettato come infondato.

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