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Sentenza

Sentenza del 17/06/2020 n. 2973 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 164/2020 - IMU - AGEVOLAZIONI - Spettanza delle riduzioni - Assolvimento di oneri informativi - Tempistica e condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli accertamenti IMU relativi agli anni 2015 e 2016 per alcuni immobili, contestando l’omesso pagamento. In appello ha riproposto le doglianze già respinte in primo grado: assenza di proprietà di una particella; mancata riduzione dell’imposta per immobili concessi in comodato a parenti stretti o dichiarati inagibili; difetto di motivazione degli accertamenti e contestazioni sulla determinazione delle sanzioni. In via preliminare ha inoltre eccepito l’irregolare costituzione del Comune nel primo grado, sostenendo che la funzionaria che aveva sottoscritto la memoria non fosse validamente rappresentativa dell’ente.

La decisione

La Commissione ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha respinto l’eccezione sulla rappresentanza del Comune, rilevando che l’atto impugnato e la memoria di costituzione erano stati sottoscritti dalla stessa funzionaria titolare di posizione organizzativa, in coerenza con l’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992; ha inoltre osservato che l’eccezione era contraddittoria rispetto al richiamo del contribuente al principio di non contestazione, che presuppone una valida costituzione della controparte. Ha escluso che il Comune avesse l’onere di contestare la perizia di parte, trattandosi di una mera opinione, e ha ritenuto non provata altrimenti l’asserita mancanza di proprietà della particella. Ha confermato che la riduzione o l’esenzione IMU può essere subordinata a una dichiarazione e a specifici oneri informativi: per l’inagibilità, la prova prodotta soltanto in giudizio non è sufficiente, salvo che risulti che il Comune già conoscesse aliunde tale stato, circostanza non provata nel caso concreto. Ha respinto anche la censura di difetto di motivazione, poiché non era necessario allegare gli atti di attribuzione delle rendite catastali in assenza di una specifica contestazione del relativo valore; ha ritenuto adeguatamente indicati i criteri di calcolo delle sanzioni. Spese compensate per la peculiarità della vicenda. Il testo non indica gli importi accertati o delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.lgs. n. 546/1992

    Il difetto di legitimatio ad causam et ad processum è infondato risultando per tabulas che, contrariamente a quanto asserito in appello, l'atto impugnato è stato sottoscritto dal medesimo funzionario, titolare di p.o. (XXX) che ha sottoscritto la memoria di costituzione in giudizio in primo grado, di guisa da rientrare la vicenda nel paradigma di cui all'art. 11 d.lgs. n. 546/92.

    La costituzione in giudizio del Comune è valida nel caso esaminato perché la stessa funzionaria, titolare di posizione organizzativa, aveva sottoscritto l’atto impugnato e la memoria di costituzione, ricadendo la vicenda nel paradigma dell’art. 11.

  • Art. 8 del d.lgs. n. 504/1992

    In particolare, quanto alla dimidiazione dell'imposta per inagibilità, ex art. 8 d.lgs. n. 504/92, sebbene non occorra effettivamente che sia il contribuente a informare l'ente impositore, laddove quest'ultimo già conosca aliunde la circostanza, tuttavia, nella specie, appare incontrovertibile per tabulas che solo in sede giudiziale il XXX ha predisposto apposita autocertificazione sul punto, ma non in sede amministrativa ex art. 8 cit., tenuto presente che la giurisprudenza citata dall'appellante presuppone che il comune già conoscesse lo stato di fatto dell'immobile, ciò che nella specie non risulta affatto provato.

    La riduzione IMU per inagibilità può spettare senza una comunicazione del contribuente soltanto se è provato che il Comune conoscesse già aliunde lo stato dell’immobile. La produzione dell’autocertificazione e la prova delle circostanze soltanto in giudizio non suppliscono all’omesso adempimento informativo quando tale conoscenza preventiva non risulta dimostrata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie condizionate a dichiarazioni o comunicazioni devono essere richieste secondo gli oneri informativi previsti; la prova presentata per la prima volta in giudizio, di regola, non sostituisce l’adempimento richiesto in sede amministrativa.
  • Per ottenere la riduzione IMU per inagibilità senza aver informato l’ente, occorre dimostrare che l’amministrazione conoscesse già aliunde lo stato dell’immobile; la sola esistenza materiale dell’inagibilità non basta.
  • Una perizia di parte è una valutazione tecnica e non deve essere contestata specificamente dalla controparte; chi invoca i fatti che essa descrive deve comunque provarli con elementi idonei.
  • L’assenza di allegazione degli atti di attribuzione della rendita catastale non determina, da sola, un difetto di motivazione dell’accertamento, se il contribuente non contesta specificamente la legittimità del valore.
  • La censura sulla valida costituzione dell’ente va verificata alla luce degli atti e dei poteri del soggetto che lo rappresenta; inoltre, il principio di non contestazione presuppone una valida costituzione della controparte.

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