Cassazione Penale, Sentenza n. 38923/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.: il ricorrente contestava che l'ordinanza impugnata avesse fatto riferimento a persona diversa (individuata come "Vizzari") e non a lui, con conseguente mancata considerazione di elementi a favore di Pitolli (a sua difesa risultavano informazioni dei carabinieri secondo cui dal 2003 non vi sarebbero più state pendenze a suo carico e che, dopo gli ultimi fatti, aveva mantenuto una condotta regolare). In sintesi, si deduceva un errore di percezione/fatto nella motivazione della Corte che avrebbe deciso senza tener conto dei documenti e delle informazioni utili al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis sia strettamente limitato alle pronunce di condanna (o ai casi in cui la decisione della Cassazione stabilizzi il giudicato), non potendo essere esperito avverso provvedimenti relativi all'esecuzione della pena o ordini del giudice di sorveglianza come il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'errore materiale nel riportare un cognome diverso, atteso che le valutazioni operative si fondavano sulla documentazione reale concernente Augusto Pitolli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità in colpa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammesso in via residuale e limitata: può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna (intese come applicazione di una sanzione penale) o decisioni della Cassazione che effettivamente stabilizzino il giudicato; non è esperibile rispetto a provvedimenti del giudice dell'esecuzione o a decisioni non idonee ad incidere sul giudicato
Ordinanza Sezioni Unite (Nunziata), n. 13199 del 21/07/2016 (dep. 17/03/2017)
L'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia è limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il ricorso per errore di fatto non può essere usato in modo estensivo: resta ammesso solo quando la decisione di Cassazione determina la stabilizzazione del giudicato; non è pertanto rimedio per provvedimenti cautelari, misure di prevenzione, provvedimenti del giudice dell'esecuzione o altri atti processuali che non incidono sulla responsabilità penale definitiva
Giurisprudenza di merito citata (Sez. 5, n. 25250/14/07/2020; Sez. 5, n. 26033/13/07/2020; Sez. 5, n. 7440 del 22/01/2025)
Precedenti della Corte che confermano il principio limitativo sull'ambito di operatività del ricorso ex art. 625-bis: non è esperibile avverso decisioni che non siano pronunce di condanna o che non stabilizzino il giudicato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammesso solo in casi molto circoscritti: contro pronunce di condanna (applicative di sanzione penale) o quando la Cassazione stabilizza il giudicato. Non è lo strumento idoneo per impugnare ordinanze o provvedimenti relativi all'esecuzione o all'affidamento in prova.
- Errori materiali (es. trasposizione del cognome) nella motivazione sono spesso ritenuti irrilevanti se risulta evidente che le valutazioni della Corte si sono basate sulla documentazione relativa al reale interessato; per contrastare tali errori occorre dimostrare che l'errore ha effettivamente determinato la decisione sul merito.
- Se si intende contestare il diniego di misure alternative (affidamento in prova, permessi, ecc.), conviene ricercare i rimedi specifici previsti per la fase esecutiva (es. impugnazioni davanti al giudice di sorveglianza o nuovi istanze documentali), non il ricorso per errore di fatto straordinario.
- Presentare un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre il rimedio straordinario.
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