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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12799/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla liquidazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione per un terreno sito in Comune di Rosarno, originariamente oggetto di offerta da parte dell'ASIREG alla proprietaria Maria Rosa Lacquaniti (offerta per complessivi €235.802,76). Gli eredi dichiararono di aver accettato l'offerta (23/04/2006) ma l'ente erogò solo €170.394,16 con determinazione del 29/08/2006 e riconobbe l'indennità aggiuntiva per coltivatore diretto solo in misura ridotta (1/8 a favore di Pasquale Careri). I ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme residue, la corretta attribuzione dell'indennità aggiuntiva al coltivatore diretto e l'indennità di occupazione. Hanno poi proposto un secondo giudizio chiedendo, tra l'altro, l'accertamento dell'inesistenza/nulità dell'accordo (poiché l'offerta sarebbe stata rivolta a soggetto già deceduto), la risoluzione per inadempimento e la riconduzione della quantificazione dell'indennità al nuovo criterio del valore venale in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 348/2007.

La decisione

La Corte di appello aveva ritenuto inammissibili le domande del secondo giudizio e aveva comunque ritenuto perfezionato un accordo parziale (riqualificando l'accettazione degli eredi come nuova proposta e l'atto dell'ente come accettazione non conforme), riconoscendo l'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto solo per la quota di 1/8 a favore di Pasquale Careri, escludendo altri emolumenti (art. 40 comma 4, art. 42 d.P.R. 327/2001) e liquidando l'indennità di occupazione con decorrenza 19/07/2005 con base di calcolo €170.394,16. La Corte di Cassazione ha accolto, in parte, i ricorsi: ha ritenuto indebita la dichiarazione di inammissibilità del secondo giudizio (le preclusioni processuali operano nel singolo processo e non impediscono una nuova azione), ha censurato la ricostruzione dell'accordo da parte della Corte d'appello (perché non si poteva selezionare parti dell'accettazione come se fossero elementi autonomi dell'accordo) e ha affermato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 348/2007, intervenuta in corso di causa, poteva incidere retroattivamente sui rapporti non ancora consolidati. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuova decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni e i termini previsti dall'art. 183 operano nel singolo processo; non impediscono la proposizione di una diversa o incompatibile domanda in un distinto giudizio, salvo che non sussistano meccanismi di riunione o altre preclusioni applicabili quando i giudizi pendono davanti allo stesso giudice

  • art. 1326 c.c.

    Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; nel contratto a formazione progressiva il perfezionamento richiede l'accordo finale su tutti gli elementi essenziali salvo diversa volontà delle parti sugli elementi intermedi

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento può sostituire quella di adempimento anche nel corso del giudizio e non è necessariamente preclusa dalle scadenze processuali dell'istruttoria precedente, se la modifica resta connessa alla vicenda sostanziale iniziale

  • d.P.R. n. 327 del 2001 (art. 37, art. 40, art. 42, art. 45, art. 50)

    Norme regolanti le indennità espropriative: la Corte ha esaminato l'applicabilità dell'indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto (art. 37/45) e le esclusioni previste dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 42 in relazione ai diversi titolari (fittante, mezzadro, compartecipe), sottolineando che la spettanza dipende dalla posizione soggettiva al momento dell'esproprio

  • l. n. 333/1992 (art. 5-bis)

    La Corte costituzionale con sentenza n. 348/2007 ha dichiarato l'illegittimità del criterio di stima previsto, con conseguente retroattività dell'effetto per i rapporti non consolidati; la Cassazione ha richiamato che tale pronuncia può incidere sulle controversie pendenti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 348/2007

    La sentenza ha dichiarato l'illegittimità di norme che stabilivano criteri di stima delle aree espropriate; ha effetto retroattivo sui rapporti non definitivamente consolidati e può pertanto influire sulla quantificazione delle indennità in pendenza di giudizio

  • art. 360 c.p.c. (motivazione e vizi di diritto)

    Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha esaminato i vizi di applicazione delle norme processuali e sostanziali (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme) ai fini dell'annullamento della sentenza di merito

  • art. 136 Cost. e l. n. 87/1953 (art. 30 comma 3)

    Richiamati in relazione all'efficacia delle sentenze costituzionali: la pronuncia di incostituzionalità comporta l'ordine di non applicare la norma e può avere efficacia retroattiva sui rapporti non consolidati

  • art. 92 c.p.c.

    Regime delle spese di lite: la Corte di merito ha compensato in parte le spese; la questione delle spese è stata rinviata al giudice di merito in sede di rinvio

Massime di principio

  • Le preclusioni processuali (termini e limiti dell'istruttoria) operano all'interno del singolo procedimento e non privano la parte del diritto di proporre una nuova azione davanti ad un diverso o allo stesso giudice; tuttavia quando i giudizi pendono davanti allo stesso ufficio la riunione o altre regole di continenza possono incidere sull'ammissibilità e sugli effetti delle domande
  • Un'offerta rivolta a una persona già deceduta non perfeziona automaticamente l'accordo: l'accettazione degli eredi può essere qualificata come nuova proposta e l'ente può accettare o rifiutare quella nuova proposta; il perfezionamento del contratto richiede accordo su tutti gli elementi essenziali
  • Se un'accettazione non è conforme alla proposta originaria, secondo l'art. 1326 c.c. essa equivale a nuova proposta: non è corretto 'selezionare' parti dell'accettazione come se costituirono autonomi elementi validi del contratto
  • Le pronunce di incostituzionalità (es. Corte cost. n. 348/2007) hanno effetto retroattivo sui rapporti non definitivamente consolidati e possono imporre la rideterminazione di indennizzi o prezzi se la controversia è ancora pendente o il rapporto non è esaurito
  • La spettanza dell'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto dipende dalla qualifica soggettiva effettiva al momento dell'esproprio: chi materialmente svolgeva la coltivazione può avere diritti, ma la quantificazione segue la titolarità e le quote di proprietà all'atto dell'esproprio
  • Nella domanda processuale la parte può proporre alternativamente adempimento o risoluzione per inadempimento; la conversione delle domande in corso di causa è ammissibile quando resta connessa alla vicenda sostanziale iniziale e non pregiudica ingiustificatamente la difesa della controparte

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