Cassazione Civile, Sentenza n. 12799/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla liquidazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione per un terreno sito in Comune di Rosarno, originariamente oggetto di offerta da parte dell'ASIREG alla proprietaria Maria Rosa Lacquaniti (offerta per complessivi €235.802,76). Gli eredi dichiararono di aver accettato l'offerta (23/04/2006) ma l'ente erogò solo €170.394,16 con determinazione del 29/08/2006 e riconobbe l'indennità aggiuntiva per coltivatore diretto solo in misura ridotta (1/8 a favore di Pasquale Careri). I ricorrenti hanno chiesto il pagamento delle somme residue, la corretta attribuzione dell'indennità aggiuntiva al coltivatore diretto e l'indennità di occupazione. Hanno poi proposto un secondo giudizio chiedendo, tra l'altro, l'accertamento dell'inesistenza/nulità dell'accordo (poiché l'offerta sarebbe stata rivolta a soggetto già deceduto), la risoluzione per inadempimento e la riconduzione della quantificazione dell'indennità al nuovo criterio del valore venale in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 348/2007.
La decisione
La Corte di appello aveva ritenuto inammissibili le domande del secondo giudizio e aveva comunque ritenuto perfezionato un accordo parziale (riqualificando l'accettazione degli eredi come nuova proposta e l'atto dell'ente come accettazione non conforme), riconoscendo l'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto solo per la quota di 1/8 a favore di Pasquale Careri, escludendo altri emolumenti (art. 40 comma 4, art. 42 d.P.R. 327/2001) e liquidando l'indennità di occupazione con decorrenza 19/07/2005 con base di calcolo €170.394,16. La Corte di Cassazione ha accolto, in parte, i ricorsi: ha ritenuto indebita la dichiarazione di inammissibilità del secondo giudizio (le preclusioni processuali operano nel singolo processo e non impediscono una nuova azione), ha censurato la ricostruzione dell'accordo da parte della Corte d'appello (perché non si poteva selezionare parti dell'accettazione come se fossero elementi autonomi dell'accordo) e ha affermato che la pronuncia della Corte costituzionale n. 348/2007, intervenuta in corso di causa, poteva incidere retroattivamente sui rapporti non ancora consolidati. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuova decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le preclusioni e i termini previsti dall'art. 183 operano nel singolo processo; non impediscono la proposizione di una diversa o incompatibile domanda in un distinto giudizio, salvo che non sussistano meccanismi di riunione o altre preclusioni applicabili quando i giudizi pendono davanti allo stesso giudice
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; nel contratto a formazione progressiva il perfezionamento richiede l'accordo finale su tutti gli elementi essenziali salvo diversa volontà delle parti sugli elementi intermedi
La domanda di risoluzione per inadempimento può sostituire quella di adempimento anche nel corso del giudizio e non è necessariamente preclusa dalle scadenze processuali dell'istruttoria precedente, se la modifica resta connessa alla vicenda sostanziale iniziale
d.P.R. n. 327 del 2001 (art. 37, art. 40, art. 42, art. 45, art. 50)
Norme regolanti le indennità espropriative: la Corte ha esaminato l'applicabilità dell'indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto (art. 37/45) e le esclusioni previste dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 42 in relazione ai diversi titolari (fittante, mezzadro, compartecipe), sottolineando che la spettanza dipende dalla posizione soggettiva al momento dell'esproprio
l. n. 333/1992 (art. 5-bis)
La Corte costituzionale con sentenza n. 348/2007 ha dichiarato l'illegittimità del criterio di stima previsto, con conseguente retroattività dell'effetto per i rapporti non consolidati; la Cassazione ha richiamato che tale pronuncia può incidere sulle controversie pendenti
Corte costituzionale, sentenza n. 348/2007
La sentenza ha dichiarato l'illegittimità di norme che stabilivano criteri di stima delle aree espropriate; ha effetto retroattivo sui rapporti non definitivamente consolidati e può pertanto influire sulla quantificazione delle indennità in pendenza di giudizio
art. 360 c.p.c. (motivazione e vizi di diritto)
Fondamento delle censure in cassazione: la Corte ha esaminato i vizi di applicazione delle norme processuali e sostanziali (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme) ai fini dell'annullamento della sentenza di merito
art. 136 Cost. e l. n. 87/1953 (art. 30 comma 3)
Richiamati in relazione all'efficacia delle sentenze costituzionali: la pronuncia di incostituzionalità comporta l'ordine di non applicare la norma e può avere efficacia retroattiva sui rapporti non consolidati
Regime delle spese di lite: la Corte di merito ha compensato in parte le spese; la questione delle spese è stata rinviata al giudice di merito in sede di rinvio
Massime di principio
- Le preclusioni processuali (termini e limiti dell'istruttoria) operano all'interno del singolo procedimento e non privano la parte del diritto di proporre una nuova azione davanti ad un diverso o allo stesso giudice; tuttavia quando i giudizi pendono davanti allo stesso ufficio la riunione o altre regole di continenza possono incidere sull'ammissibilità e sugli effetti delle domande
- Un'offerta rivolta a una persona già deceduta non perfeziona automaticamente l'accordo: l'accettazione degli eredi può essere qualificata come nuova proposta e l'ente può accettare o rifiutare quella nuova proposta; il perfezionamento del contratto richiede accordo su tutti gli elementi essenziali
- Se un'accettazione non è conforme alla proposta originaria, secondo l'art. 1326 c.c. essa equivale a nuova proposta: non è corretto 'selezionare' parti dell'accettazione come se costituirono autonomi elementi validi del contratto
- Le pronunce di incostituzionalità (es. Corte cost. n. 348/2007) hanno effetto retroattivo sui rapporti non definitivamente consolidati e possono imporre la rideterminazione di indennizzi o prezzi se la controversia è ancora pendente o il rapporto non è esaurito
- La spettanza dell'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto dipende dalla qualifica soggettiva effettiva al momento dell'esproprio: chi materialmente svolgeva la coltivazione può avere diritti, ma la quantificazione segue la titolarità e le quote di proprietà all'atto dell'esproprio
- Nella domanda processuale la parte può proporre alternativamente adempimento o risoluzione per inadempimento; la conversione delle domande in corso di causa è ammissibile quando resta connessa alla vicenda sostanziale iniziale e non pregiudica ingiustificatamente la difesa della controparte
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