Cassazione Civile, Sentenza n. 12750/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Amministrazione contestava, con avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005/2006, l'indeducibilità di una commissione pari a euro 2.059.704,00 corrisposta dalla contribuente alla DFD Czech sro in relazione a un contratto di stock lending. L'Ufficio riteneva che l'operazione fosse simulata, priva di alea e finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale (abbattimento dell'imponibile IRES), motivo per cui la commissione non era deducibile ai fini IRES. La contribuente impugnava l'atto; la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso limitando una sanzione e rigettando il resto; la CTR Lombardia rigettava l'appello. In Cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, contraddittorietà della motivazione dell'avviso, nullità procedurali, errata applicazione delle norme antielusive e dei termini di accertamento. La Corte di cassazione ha analizzato il contratto di stock lending, la sua funzionalità economica e la corrispondenza con l'istituto dell'usufrutto ai fini fiscali, nonché le questioni processuali relative alla motivazione, al raddoppio dei termini e all'applicabilità delle norme antielusive.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato in sostanza la decisione di merito, correggendone la motivazione: ha ritenuto che l'operazione di stock lending sia, sotto il profilo economico-tributario, assimilabile all'acquisto del diritto d'usufrutto su azioni e che, pertanto, la commissione versata sia indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, del TUIR quando dagli strumenti derivino utili esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 89. Ha altresì respinto le censure sulla presunta contraddittorietà della motivazione dell'avviso e della sentenza d'appello ritenendo che l'atto era sufficientemente chiaro sui presupposti della pretesa e che la CTR ha legittimamente riqualificato l'operazione senza introdurre nuovi fatti. Ha inoltre dichiarato non fondate le eccezioni relative all'obbligo di contraddittorio ex art. 37-bis D.P.R. 600/1973 (non applicabile automaticamente all'accertamento IRES nella specie) e ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/1973 in presenza di seri indizi di reato che giustificavano l'obbligo di denuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 13.000,00 per compenso) e all'eventuale contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986)
In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89
La Corte ha interpretato il comma 8 come applicabile anche alle operazioni di stock lending che trasferiscono il diritto all'incasso dei dividendi dietro il pagamento di una commissione: il fenomeno economico è equivalente all'usufrutto e la commissione è indeducibile se dagli strumenti derivano utili esclusi da tassazione.
art. 89 TUIR
Individua gli utili esclusi da tassazione: la sussistenza di utili esclusi rende operativa l'indeducibilità prevista dall'art. 109, comma 8, nel caso di costi riconducibili a trasferimento di diritti sui dividendi.
art. 37-bis D.P.R. 600/1973
Norma antielusiva che richiede, per operazioni elusive, un contraddittorio preliminare entro 60 giorni. La Corte ha ritenuto che tale previsione non si applica automaticamente al caso concreto di accertamento IRES non armonizzato nel senso dedotto dalla ricorrente.
art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
Consente il raddoppio dei termini di accertamento se emergono fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. La Corte ha ritenuto che bastano seri indizi di reato e che l'amministrazione deve poter giustificare i presupposti; il giudice tributario può svolgere la verifica mediante una prognosi postuma sui presupposti dell'obbligo di denuncia.
art. 42 D.P.R. 600/1973
Impone che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La Corte ha ritenuto che l'avviso impugnato era sufficientemente determinato e intelligibile da garantire il diritto di difesa malgrado motivazioni alternative avanzate dall'Amministrazione.
legge n. 212/2000 (art. 7)
Principi di trasparenza e motivazione degli atti tributarî: la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso rispettava i requisiti richiesti, con riferimento anche all'art. 42 DPR 600/1973.
art. 331 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di presentare denuncia quando il pubblico ufficiale rileva elementi di reato. La Corte ha valutato che l'avviso e gli atti istruttori contenevano elementi idonei a giustificare la sussistenza di seri indizi di reato e quindi l'applicazione del raddoppio dei termini.
D.Lgs. n. 546/1992
Normativa processuale tributaria invocata per censurare nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze dopo la correzione e integrazione della motivazione dell'impugnata sentenza.
art. 360 c.p.c. e art. 384 c.p.c.
Norme di legittimità e poteri correttivi della Corte di cassazione: i motivi di nullità invocati in relazione all'art. 360 sono stati esaminati e la Corte ha esercitato il potere di correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 per adeguare la qualificazione giuridica della fattispecie.
Massime di principio
- Un contratto di stock lending che trasferisce il diritto a percepire i dividendi dietro pagamento di una commissione può essere qualificato, ai fini fiscali, come equivalente all'usufrutto sulle azioni; la commissione è quindi indeducibile se i dividendi sottostanti sono esclusi dalla tassazione ai sensi dell'art. 89 TUIR.
- La presenza di motivazioni alternative nell'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto se il complesso dell'atto consente al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in modo determinato e intelligibile.
- Il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti in giudizio rispetto a quanto ritenuto in primo grado o dalle parti, purché non introduca nuovi elementi di fatto e non modifichi il petitum e la causa petendi in modo da pregiudicare il diritto di difesa.
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973) è legittimo se sussistono fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale; bastano seri indizi di reato e spetta all'Amministrazione dimostrare i presupposti, mentre il giudice tributario può valutare la legittimità del raddoppio con una prognosi postuma sui presupposti dell'obbligo di denuncia.
- La normativa antielusiva (art. 37-bis DPR 600/1973) e l'obbligo di contraddittorio preliminare non trovano applicazione automatica in tutti gli accertamenti IRES: occorre valutare la portata soggettiva e oggettiva della norma rispetto al tipo di tributo e all'iter istruttorio seguito.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il contribuente deve contestare sia la qualificazione giuridica dell'operazione (simulazione, nullità per mancanza di alea, abuso del diritto, o semplice ricaduta fiscale ai sensi dell'art. 109) sia gli aspetti procedurali (motivazione dell'avviso, raddoppio dei termini, eventuale contraddittorio), documentando i fatti materiali e opponendo, se del caso, prove che smentiscano la presenza di operazioni meramente 'cartolari'.
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