Cassazione Civile, Sentenza n. 12709/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del Tribunale di Livorno che aveva rigettato l'istanza di revoca del fallimento proposta a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall. I ricorrenti sostenevano che, poiché la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di rigetto e il giudizio di rinvio non era stato tempestivamente riassunto, sarebbe dovuta trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., con conseguente estinzione dell'intero processo di reclamo e quindi inefficacia (revoca) della sentenza dichiarativa di fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha rigettato la tesi dei ricorrenti. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, quando la sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall. è cassata con rinvio e il giudizio di rinvio non è riassunto nei termini, l'art. 393 c.p.c. non trova applicazione nel senso di determinare l'inefficacia automatica della sentenza di fallimento. In tale ipotesi si estingue soltanto il giudizio di reclamo; la sentenza dichiarativa di fallimento rimane produttiva dei suoi effetti e, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., comma 2, passa in giudicato. La Corte motiva la soluzione sulla base della specialità della disciplina fallimentare (effetti protettivi e di pubblicità della sentenza di fallimento, previsione normativa della revoca che richiede decisione definitiva) e richiama precedenti conformi. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 18 legge fallimentare (l.fall.)
Disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; la pronuncia sul reclamo ha natura rescindente rispetto alla dichiarazione di fallimento, ma non sostituisce né rende inefficace automaticamente la sentenza dichiarativa fino a che non intervenga sentenza di revoca passata in giudicato.
art. 393 c.p.c.
Prevede che la mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo. La Corte ritiene che questa regola generale non trovi applicazione per produrre l'inefficacia automatica della sentenza di fallimento nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., per contrasto con la specialità della disciplina fallimentare.
art. 392 c.p.c.
Stabilisce il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio (tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione). Rilevante nel richiamare la fattispecie in cui opera l'art. 393 c.p.c., ma la Corte esclude l'applicazione estintiva automatica nel reclamo fallimentare.
art. 310 c.p.c., comma 2
Consente che conservino efficacia, dopo l'estinzione del processo, le statuizioni di merito sulle quali si sia formato il giudicato. La Corte la utilizza per affermare che, in caso di estinzione del reclamo, la sentenza di fallimento si stabilizza e passa in giudicato.
art. 16 l.fall.
Attribuisce esecutività immediata alla sentenza di fallimento e sottolinea la finalità pubblicistica della procedura; supporta l'idea della specialità e della stabilità degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 119 l.fall., comma 5
Prevede che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento il Tribunale disponga con decreto la chiusura della procedura e le misure esecutive conseguenti; la Corte la interpreta come prova che la rimozione degli effetti del fallimento richiede una pronuncia definitiva di revoca.
art. 26 l.fall.
Regime formale di impugnazione di alcuni provvedimenti endo-procedimentali fallimentari. È stata richiamata dalla Corte d'appello in primo grado per la questione di tempestività dell'impugnazione del decreto endo-procedimentale, ma la Corte di legittimità si concentra sulla incompatibilità della rimessione dell'art. 393 c.p.c. con la disciplina speciale del reclamo fallimentare.
Cass. sezioni/precedenti (es. sent. n. 3022/2020, n. 4071/2010, n. 17191/2014, n. 40860/2024)
La Corte ricorda e confronta precedenti giurisprudenziali: sentenza 3022/2020 aveva affermato applicabilità dell'art. 393 anche al reclamo fallimentare; altre decisioni (es. 17191/2014, sez. penale 40860/2024) e orientamenti più recenti vengono richiamati per affermare la tesi opposta e la specialità della disciplina fallimentare.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. la mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio non determina automaticamente l'inefficacia della sentenza di fallimento: si estingue il solo giudizio di reclamo, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento rimane efficace fino a eventuale sentenza di revoca passata in giudicato.
- L'art. 393 c.p.c., norma generale sull'estinzione dell'intero processo per mancata riassunzione, difficilmente si applica in senso estensivo quando la legge fallimentare prevede effetti speciali e procedure autonome (soprattutto relativo alla revoca), salvo diversa e chiara previsione normativa.
- Chi intende rimuovere gli effetti di una sentenza dichiarativa di fallimento deve perseguire la revoca mediante il corretto percorso procedurale e farsi valere davanti al giudice competente fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca; non è sufficiente invocare, in via incidentale presso altri giudici, la mancata riassunzione del processo di rinvio.
- Per tutelare gli interessi dei creditori e del curatore, è consigliabile intervenire tempestivamente nel giudizio di reclamo o, quando opportuno, provvedere alla riassunzione del giudizio di rinvio nei termini, perché l'inerzia di alcune parti potrebbe avere conseguenze processuali rilevanti per altri soggetti.
- La disciplina fallimentare è speciale e può derogare alle regole processuali ordinarie: verificare sempre se una norma processuale generale trova applicazione o è esclusa dalla normativa speciale (legge fallimentare) e dalla giurisprudenza su specifici effetti (es. esecutività, pubblicità, revoca).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12600/2026 del 05/05/2026
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12601/2026 del 05/05/2026
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12708/2026 del 05/05/2026
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12742/2026 del 05/05/2026
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12750/2026 del 05/05/2026
- Sentenza civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 12767/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →