Cassazione Civile, Sentenza n. 12742/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Erminia Ficili ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, pur avendo escluso la legittimazione del condominio a chiedere l'accertamento della proprietà della terrazza, aveva confermato la condanna della Ficili alla demolizione di un manufatto/veranda realizzato sulla terrazza di copertura (ritenuto violativo dell'art. 6 del regolamento condominiale e delle distanze). In Cassazione la ricorrente deduceva, tra l'altro, l'illegittimità dell'azione promossa dall'amministratore senza autorizzazione assembleare e la rilevanza di una deliberazione assembleare precedente (17/10/2011) con cui, secondo la ricorrente, i condomini avevano deciso di non promuovere l'azione giudiziaria; inoltre eccepiva che l'opera sarebbe stata «precaria» ai sensi di norme regionali e quindi non assimilabile a sopraelevazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso (omessa valutazione/omessa pronuncia sulla esistenza e portata della deliberazione assembleare che avrebbe deciso di non promuovere l'azione) e li ha accolti, assorbendo il quarto motivo; ha rigettato il primo motivo (in cui si contestava la legittimazione dell'amministratore ad agire per ottenere la demolizione quale atto conservativo), il quinto, il sesto e il settimo (relativi alla qualificazione dell'opera come 'precaria' e alla violazione delle distanze). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte interessata dai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione perché si pronunci, anche sull'esistenza e sugli effetti della deliberazione assembleare contestata, e sulle spese del giudizio di legittimità. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso della Ficili con rimessione al giudice territoriale per accertare la decisione assembleare; confermata la possibilità per l'amministratore di agire per atti conservativi (ma il rinvio impone di verificare se l'assemblea abbia invece legittimamente impedito o rinunciato all'azione).
Norme richiamate
art. 1130 cod. civ. (n. 4)
L'art. 1130, n. 4, è stato interpretato dalla Corte come fonte del potere dell'amministratore di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni (anche instaurando giudizi per la rimozione di opere abusive o per la riduzione in pristino) senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, quando si tratti di tutela dell'interesse collettivo alla conservazione delle parti comuni.
art. 1131 cod. civ.
Riconosciuto il principio che per alcune azioni (in particolare quelle che incidono su diritti reali) l'amministratore necessita in generale dell'autorizzazione assembleare; tuttavia la Corte precisa che le azioni conservativi sulle parti comuni rientrano nei poteri ex art. 1130 n. 4 e possono essere esercitate dall'amministratore senza autorizzazione.
art. 1136 cod. civ.
Richiamato in relazione alla maggioranza qualificata richiesta per le deliberazioni assembleari che autorizzano atti eccedenti le attribuzioni dell'amministratore; utile per valutare la validità delle eventuali deliberazioni che autorizzano o vietano azioni giudiziarie.
art. 1138 cod. civ. (nella parte richiamata)
La Corte rimarca che l'assemblea può, con una deliberazione, impedire o rinunciare alla proposizione o prosecuzione di una lite che riguardi parti comuni: la volontà assembleare validamente espressa può vincolare l'amministratore e impedirgli di agire o proseguire contrariamente all'indirizzo assembleare.
art. 1127 cod. civ.
Richiamato per il principio secondo cui il divieto di sopraelevazione può essere derogato da una convenzione preesistente o coeva al condominio, e la previsione regolamentare che vieta sopraelevazioni può essere qualificata come servitù (altius non tollendi); la Corte ne utilizza il significato per riconoscere efficacia privatistica al divieto regolamentare.
art. 873 cod. civ.
Richiamato in relazione ai profili delle distanze legali; la Corte ha ritenuto che la questione delle distanze coinvolge diritti reali e non viene risolta dalle norme urbanistiche quando vi sia un divieto regolamentare di carattere contrattuale.
Art. 20, comma 4, L.R. Sicilia n. 4/2003 e art. 9 L.R. Sicilia n. 37/1985
"comma 4° dell'art. 20 della L.R. n. 4 del 16/04/2003 e dell'art. 9 della L.R. n. 37 del 10/08/1985"
Le norme regionali, invocate dalla ricorrente per qualificare la veranda come misura 'precaria' esente da aumento di volumetria, sono state valutate come norme urbanistiche/tributarie rivolte al rapporto con la pubblica amministrazione e non idonee a modificare i diritti tra privati: il CTU ha accertato che l'opera è stabile e dunque non precaria; pertanto le norme regionali non hanno impedito la qualificazione come sopraelevazione ai fini dei rapporti condominiali.
art. 6 del regolamento contrattuale del condominio (regolamento registrato 12/12/1963 n. 6931)
"Circa le terrazze di copertura rimane stabilito quanto appresso: A) Le zone della terrazza di copertura del nono piano, quadrettate in giallo nella pianta allegata alla lettera E sono di proprietà condominiale; le spese di riparazione e di ricostruzione di tali zone saranno a carico di tutti i condomini, come per legge. B) Le zone della terrazza di copertura del nono piano, quadrettate in rosso, in verde, in marrone, in arancione e in blu, e in grigio nella pianta allegata alla lettera E, sono di pertinenza rispettivamente degli appartamenti scala A piano 5°, interno 12; scala A, piano 9, interno 21; scala B, piano 9, interno 20; scala B, piano 9, interno 21; scala A, piano 4, interno 10 e scala C, piano 9, interno 20; i cui proprietari (degli appartamenti suddetti, n.d.r.) ne godranno l'uso ed il calpestio esclusivi; le spese di riparazione e ricostruzione di tali terrazze saranno a carico di tutti i condomini, con gli oneri come per legge a carico di coloro che godono dell'uso e del calpestio. Su tutte le terrazze di copertura di cui ai capi A e B è inibita qualsiasi sopraelevazione."
Il regolamento contrattuale vieta espressamente ogni sopraelevazione sulle terrazze indicate e assegna usi esclusivi; la Corte lo ha interpretato come norma contrattuale che integra i diritti sulle parti comuni e conferisce valore di limitazione (analoga a servitù) opponibile tanto ai singoli condomini quanto al condominio medesimo.
Preleggi (art. 1, 11, 12) e Costituzione (art. 3)
Richiamate dalla ricorrente in via subordinata; la Corte non ha accolto la tesi che queste norme costituzionali o di sistema mutino l'assetto dei diritti privatistici posti dal regolamento condominiale o le conclusioni tecniche del CTU.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio è legittimato ad agire senza preventiva autorizzazione assembleare per compiere atti conservativi volti a tutelare le parti comuni (art. 1130, n. 4): ciò comprende anche l'azione per ottenere la demolizione di manufatti che ledono l'integrità delle parti comuni o violano il regolamento condominiale.
- Tuttavia, se l'assemblea ha validamente deliberato di non promuovere o di rinunciare all'azione, tale volontà vincola l'amministratore; una delibera assembleare contraria può quindi impedire l'azione autonoma dell'amministratore e deve essere verificata dal giudice.
- Il singolo condomino conserva comunque la legittimazione autonoma (concorrenziale) ad agire per la tutela dei propri diritti sulle parti comuni: quindi l'assemblea non può precludere definitivamente l'azione dei singoli condomini nei casi di diritti reali.
- Una clausola regolamentare contrattuale che vieta la sopraelevazione (o stabilisce limiti d'uso) ha efficacia privata e può essere fatta valere anche se l'opera è assentita sotto il profilo urbanistico: la legittimità amministrativa non elimina la rilevanza dei vincoli pattizi tra condomini.
- Prima di promuovere un giudizio occorre sempre verificare gli atti assembleari (verbali e relative maggioranze), la loro validità e se vi sia stata una decisione sulla proposizione della lite: l'esistenza e il contenuto della deliberazione possono mutare radicalmente la legittimità dell'azione dell'amministratore.
- Se sorgono contestazioni tecniche (es. se l'opera è 'precaria' o 'costruzione stabile'), una consulenza tecnica (CTU) assume valore decisivo: il giudice di merito e la Cassazione non rimettono in discussione valutazioni tecniche adeguatamente motivate dal CTU.
- In caso di conflitto tra norme urbanistiche/regionale e diritti privatistici pattuiti tra condomini, le norme pubblicistiche non incidono automaticamente sui rapporti tra privati: occorre valutare separatamente la regolarità amministrativa e la legittimità rispetto al regolamento condominiale.
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