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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12708/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione mirava a censurare la sentenza della Corte d\'appello di Milano che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dal Castagnella (socio della fallita) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Questioni principali: (1) la tempestività del ricorso per cassazione (contestata dal Fallimento come tardiva rispetto ai termini di 30 giorni dalla notificazione e di 6 mesi dalla pubblicazione); (2) il rilievo giuridico se, a seguito di cassazione della sentenza d\'appello con rinvio e mancata (o tardiva) riassunzione del giudizio di rinvio, trovi applicazione l\'art. 393 c.p.c. con la conseguente estinzione dell\'intero processo e l\'inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero se la sentenza di fallimento rimane efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza che la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (notificando il ricorso il 16/2/2022, oltre i termini di 30 giorni dalla notificazione del 22/7/2021 e oltre i 6 mesi dalla pubblicazione). Sostanzialmente, oltre alla inammissibilità, la Corte ha enunciato un principio di diritto: nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., se la sentenza di rigetto del reclamo è cassata con rinvio e il giudizio di rinvio non è riassunto nei termini prescritti (o si estingue), l'art. 393 c.p.c. non trova applicazione; in tal caso si estingue solo il giudizio di reclamo mentre la sentenza dichiarativa di fallimento si stabilizza e passa in giudicato ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. (ossia la sentenza di fallimento rimane efficace fino a che non intervenga una sentenza di revoca divenuta definitiva). La Corte ha inoltre precisato che il termine di 30 giorni per il ricorso in cassazione previsto dall'art. 18 l.fall. decorre dalla notificazione ad opera della cancelleria e che la sospensione feriale non opera per tali termini; ha confermato la validità della notificazione via PEC al difensore per il decorso del termine.

Norme richiamate

  • art. 18 legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)

    il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d\'appello ... dev\'essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa (ad opera della cancelleria: art. 18, comma 13°, l.fall.)

    Il termine breve di 30 giorni per il ricorso per cassazione contro la sentenza d\'appello sul reclamo opera per tutte le parti del giudizio di reclamo; la notificazione a mezzo cancelleria alla PEC del difensore fa decorrere il termine.

  • art. 393 c.p.c.

    "se... la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non avviene entro il termine... o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l\'intero processo si estingue"

    Norma generale secondo la quale la mancata o tardiva riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l\'estinzione dell\'intero processo; la Corte ha stabilito che questa regola non si applica al giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall., per incompatibilità con la disciplina fallimentare specifica.

  • art. 392 c.p.c.

    termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione per la riassunzione davanti al giudice di rinvio (disciplinando la riassunzione dopo cassazione con rinvio)

    Regola ordinaria sulla riassunzione dopo cassazione con rinvio; richiamata per il confronto ma la Corte ha ritenuto che la deroga implicita della legge fallimentare impedisca l\'automatica applicazione dell\'art. 393 nel procedimento di reclamo.

  • art. 310 c.p.c.

    la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda

    Principio richiamato per spiegare che, nelle ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, conservano efficacia le statuizioni sulle quali sì è formato il giudicato e che la sentenza di cassazione mantiene principio di diritto vincolante in un eventuale nuovo processo; la Corte ha utilizzato l\'art. 310 per affermare che, comunque, la sentenza di fallimento resta efficace secondo la disciplina fallimentare.

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi per la proposizione del ricorso (art. 327, comma 1°, c.p.c.) decorrente dalla pubblicazione

    Termine lungo di sei mesi in alternativa al termine breve; applicabile e fatti salvi i termini speciali; la Corte ha ritenuto che anche tale termine era trascorso nel caso di specie.

  • art. 16 l.fall.

    "esecutività in via provvisoria" della sentenza dichiarativa di fallimento (e principio di non sospensione)

    Sottolinea l\'esecutività provvisoria della sentenza di fallimento e l\'intento della legge di privilegiare gli interessi dei creditori; contribuisce a giustificare la persistenza degli effetti della sentenza di fallimento fino alla revoca definitiva.

  • art. 119, comma 5, l.fall.

    "a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento... il Tribunale provvede, con decreto, alla chiusura della procedura"

    Dimostra che la legge prevede la cessazione degli effetti del fallimento solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di revoca, confermando che la revoca definitiva e la sua pubblicazione sono il momento in cui si attuano gli effetti restitutori.

  • art. 338 c.p.c.

    disposizione sull\'estinzione del giudizio d\'appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza appellata

    Norma che regola l\'ordinario rapporto tra estinzione dell\'appello e passaggio in giudicato; la Corte ha raffrontato tale disciplina con l\'art. 393 per mostrare le differenze e le specificità del procedimento fallimentare.

  • art. 653 c.p.c.

    nell\'opposizione a decreto ingiuntivo, l\'estinzione del giudizio di rinvio dopo cassazione comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto

    Richiamata a titolo analogico per confrontare gli effetti della mancata riassunzione nel processo monitorio con quelli nel reclamo fallimentare; la Corte ha evidenziato analogie e diversi effetti nelle specificità normative.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    La Corte ha affermato che la sospensione feriale non opera per le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento; pertanto i termini per impugnare decorrono anche nel periodo estivo.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (come modificato)

    sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Norma processuale relativa al contributo unificato che la Corte ha richiamato ai fini dell\'onere di versamento se dovuto.

Massime di principio

  • Termini: nel reclamo ex art. 18 l.fall. il ricorso per cassazione deve essere notificato entro 30 giorni dalla notificazione a cura della cancelleria (comma 13) o, in via alternativa, entro 6 mesi dalla pubblicazione; la notificazione alla PEC del difensore vale per il decorso del termine.
  • Sospensione feriale: i termini processuali relativi alla dichiarazione e revoca del fallimento non sono sospesi durante il periodo feriale; i termini decorrono anche tra l\'1/8 e il 31/8.
  • Effetti della cassazione con rinvio: se la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza d\'appello sul reclamo ex art. 18 l.fall. e il giudizio di rinvio non viene tempestivamente riassunto, non si applica l\'art. 393 c.p.c.; si estingue solo il giudizio di reclamo mentre la sentenza dichiarativa di fallimento resta efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza che la revoca.
  • Specificità fallimentare: la legge fallimentare attribuisce alla sentenza dichiarativa di fallimento una "resistenza privilegiata": i suoi effetti si rimuovono soltanto con la sentenza di revoca divenuta definitiva, perciò le conseguenze automatiche previste dall\'art. 393 c.p.c. non possono essere applicate se contrastano con tale disciplina speciale.
  • Tutela dei terzi e dei creditori: l\'applicazione automatica dell\'art. 393 c.p.c. nel reclamo fallimentare potrebbe ledere i diritti dei creditori e dei terzi non parte nel reclamo; pertanto la disciplina speciale preserva la certezza degli effetti del fallimento fino alla revoca definitiva.
  • Comportamento delle parti interessate: per evitare conseguenze processuali o operative, curatore e creditori che vogliano conservare l\'efficacia di atti e provvedimenti collegati al fallimento dovrebbero vigilare sui termini e valutare la riassunzione del giudizio di rinvio o altre iniziative processuali tempestive.
  • Validità notifiche telematiche: la notificazione telematica (PEC) alla PEC reperita nei registri ufficiali e al difensore della parte produce gli effetti di decorrenza del termine, anche quando sia stato eletto un domicilio fisico diverso.
  • Quando proporre impugnazioni: soggetti che non sono debitori (per es. soci interessati) devono comunque rispettare i termini ordinari previsti per l\'impugnazione delle sentenze di reclamo; l\'appello/cassazione non gode di un termine più favorevole per i non debitori.

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