Sentenza n. 1624/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento della nota del Comune di Rimini prot. n. 0080160/2026 del 4 marzo 2026, comunicata a mezzo PEC in pari data, recante in oggetto “accesso agli atti di Adrigas s.p.a. da parte di Italgas Reti s.p.a. – ottemperanza alla sentenza n. 10430/2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del Comune di Rimini del 4 marzo 2026 che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 10430/2025, ha disposto l’ostensione integrale di 122 documenti dell’offerta della ricorrente, dopo il decorso del termine per impugnare
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
La società aggiudicataria della concessione dodicennale per il servizio di distribuzione del gas nell’ATEM Rimini ha impugnato la nuova decisione comunale sull’istanza di accesso presentata dalla concorrente. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle norme costituzionali, della disciplina sull’accesso e sui contratti pubblici, della direttiva 2014/23/UE e della tutela dei segreti commerciali, oltre a difetto di istruttoria e irragionevolezza: il Comune non avrebbe effettuato il concreto bilanciamento tra esigenze difensive della richiedente e riservatezza dell’aggiudicataria, avrebbe disatteso quanto già deciso nei precedenti giudizi e avrebbe omesso di considerare le ragioni di segretezza specificamente esposte per i documenti. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato, perché l’ostensione avrebbe riguardato anche documenti per i quali l’accesso era già stato definitivamente respinto. La controversia riguardava la domanda di accesso agli atti dell’offerta nell’ambito della gara comunale per la concessione del servizio di distribuzione del gas.
La decisione
Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: nelle more, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5217/2026 resa nel giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato nulla la nota comunale nella parte in cui disponeva l’ostensione di documenti già coperti da una statuizione definitiva di diniego dell’accesso. Il primo motivo è stato respinto. Il TAR ha chiarito che le precedenti decisioni non avevano accertato nel merito l’esistenza di segreti commerciali per ciascun documento, ma avevano rilevato l’esposizione di ragioni di opposizione senza qualificarle definitivamente; la valutazione sulla sussistenza dei segreti e il bilanciamento erano quindi rimessi all’amministrazione. Il Comune ha esaminato le esigenze difensive di Italgas e le opposizioni di Adrigas e ha motivato che quest’ultima aveva formulato, anche per i 122 documenti, affermazioni generiche o non comprovate, senza individuare i punti contenenti i segreti, dimostrarne l’effettiva consistenza né provare i requisiti necessari alla loro tutela. Il TAR ha pertanto ritenuto legittima la prevalenza attribuita in concreto all’accesso difensivo. Spese compensate per la novità e peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Avverso tale decisione Adrigas ha agito sia davanti al Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza (R.G. n. 2816/2026), chiedendo la declaratoria di nullità della nota del Comune di Rimini prot. n. 0080160/2026 del 4 marzo 2026 per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 10430/2025, che in via subordinata in questa sede ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento della stessa nota.
L’impugnazione della decisione amministrativa sull’accesso è stata proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; nel caso concreto una delle censure è divenuta improcedibile per la sopravvenuta decisione del giudice dell’ottemperanza.
senza indicare mai in quali precisi punti dei suddetti documenti si troverebbero tali “segreti” e, soprattutto, senza indicarne puntualmente la “consistenza effettiva” e senza fornire alcuna comprova dell’effettiva sussistenza, per ognuno di essi, di ciascuno dei tre imprescindibili requisiti previsti dal D.Lgs.30/2025, sopra indicati (in particolare il terzo requisito – quello della sottoposizione ad “adeguate misure di protezione” – non è mai stato nemmeno evocato).
Per opporre validamente la tutela dei segreti commerciali occorre individuare in modo specifico le informazioni riservate e provarne l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, inclusa la sottoposizione ad adeguate misure di protezione; una dichiarazione generica non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando una pronuncia giurisdizionale rimette all’amministrazione il riesame di un’istanza di accesso mediante bilanciamento tra esigenze difensive e riservatezza, il giudicato non preclude una nuova valutazione nel merito della sussistenza dei segreti commerciali, se le precedenti decisioni non li avevano accertati.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e segreti commerciali, l’amministrazione deve esaminare concretamente le esigenze di difesa e le ragioni di riservatezza, motivando sull’esito del confronto per i documenti interessati.
- L’opposizione all’accesso fondata su segreti commerciali deve identificare le informazioni asseritamente riservate e dimostrare in modo specifico la loro effettiva consistenza e la sussistenza dei requisiti legali di protezione; non è sufficiente una dichiarazione generica di segretazione o un richiamo indifferenziato al know-how.
- La contestazione dell’ostensione di documenti già coperti da una statuizione definitiva di diniego perde interesse quando, nel giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara nulla la nuova disposizione amministrativa di ostensione limitatamente a quei documenti.
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