Sentenza n. 8837/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari A) del provvedimento n. D/5794/2025 pronunziato dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 29/09/2025 e notificato in pari data con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata in data 01/09/2025 dal Signor -OMISSIS- sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MN/L/Q/2025/101416 rilasciato dalla Prefettura di Mantova in data 09/04/2025 su richiesta del Signor-OMISSIS-nell’ambito del Decreto Flussi 2025 presentata in data 07/02/2025; B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, richiesto sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Mantova nell'ambito del Decreto Flussi 2025, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, all'esito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il sopravvenuto rilascio del visto ha infatti determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, rendendo non più necessaria una pronuncia sul diniego impugnato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente in applicazione del principio della soccombenza, poiché il visto è stato rilasciato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando il sopravvenuto rilascio del visto determina il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del provvedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa azionata e rende inutile la decisione sull'atto originariamente impugnato.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza, anche se il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →