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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13978/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto in giudizio il risarcimento del danno assumendo di aver confidato nell'accoglimento di domande di rendita vitalizia con riscatto dei contributi, presentate quando era ancora dipendente di un istituto bancario, per periodi in cui aveva svolto attività come collaboratore familiare di coltivatore diretto; tali domande erano state inizialmente accolte e poi annullate d'ufficio dall'INPS dopo le dimissioni irrevocabili dal rapporto di lavoro. Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila emessa in sede di rinvio, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 158, 380 e 383 c.p.c. e la nullità della sentenza per difetto di diversa composizione del giudice di rinvio, poiché nel collegio che aveva deciso il rinvio era presente un magistrato che aveva già partecipato al collegio della precedente sentenza poi cassata. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha affermato che, quando il giudizio di rinvio si svolge davanti a un collegio composto anche solo in parte da un magistrato che aveva partecipato alla decisione cassata, si verifica una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in violazione del principio di alterità del giudice imposto dalla sentenza rescindente. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La nullità derivante da vizi della costituzione del giudice è insanabile, rilevabile d'ufficio e, se non fatta valere nel giudizio interessato, deve comunque essere dedotta in sede di impugnazione; nel giudizio di rinvio la violazione della diversa composizione integra tale nullità.

  • art. 380 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rito camerale e alla dedotta nullità processuale.

  • art. 383 c.p.c.

    La sentenza di cassazione con rinvio contiene anche la statuizione sulla necessaria alterità del giudice del rinvio rispetto ai magistrati che hanno pronunciato la decisione cassata.

  • art. 52 c.p.c.

    Non è necessaria la ricusazione quando la sentenza rescindente ha già imposto l'alterità del giudice di rinvio.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità ex art. 158 c.p.c. resta soggetta al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria e per la decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regola della diversa composizione del giudice è un corollario necessario della statuizione rescindente: la presenza nel collegio di rinvio di un magistrato che abbia già partecipato alla decisione cassata determina nullità per difetto di costituzione del giudice.
  • La nullità derivante dalla violazione dell'alterità del giudice nel rinvio è una nullità processuale attinente alla costituzione del giudice, insanabile e rilevabile anche d'ufficio, ma che, se non rilevata nel giudizio in cui si produce, deve essere fatta valere con l'impugnazione.
  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il divieto di reiterata decisione sulla medesima res iudicanda tutela l'imparzialità e terzietà del giudice, impedendo che il medesimo magistrato si trovi a valutare nuovamente la controversia già decisa.
  • La deduzione del vizio di composizione del giudice di rinvio non richiede la ricusazione, se la precedente sentenza rescindente ha già imposto l'alterità del giudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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