Cassazione Penale, Sentenza n. 32698/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione subita da Bencivenga in relazione ai reati di usura ed estorsione. Il Ministero deduceva vizio di motivazione in quanto la Corte non avrebbe adeguatamente valutato se il comportamento dell'istante avesse concorso, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza del reato e non avrebbe approfondito la consistenza delle somme pretese e la complessità opaca dei rapporti economici rilevanti ai fini dell'ostatività alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato errori metodologici: la Corte di merito ha valutato in modo unitario i due reati nonostante esiti processuali differenti (assoluzione per usura; non doversi procedere per estorsione per difetto di querela/derubricazione) e non abbia svolto la verifica autonoma ex ante richiesta dall'art. 314 c.p.p. circa l'eventuale condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave del ricorrente che abbia contribuito a dare l'apparenza del reato. La Cassazione ha inoltre chiarito che la nozione di "decisione irrevocabile" ai fini dell'art. 314, comma 2, può comprendere la decisione di merito quando da essa risulti la mancanza sin dall'origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)
Riconosce la riparazione per ingiustizia sostanziale (proscioglimento perché il fatto non sussiste ecc.), salvo che l'istante abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la verifica richiede un esame autonomo ex ante del comportamento del richiedente rispetto all'apparenza del reato
art. 314 cod. proc. pen. (comma 2)
Riconosce la riparazione per ingiustizia formale quando risulti con decisione irrevocabile che la misura è stata emessa o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280; la "decisione irrevocabile" può includere la decisione di merito se da essa emerge l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità
Norma richiamata in relazione alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, rilevante per accertare l'eventuale illegittimità formale della misura
Richiamata insieme all'art. 273 come parametro per valutare la legittimità dell'applicazione della misura cautelare ai fini dell'ingiustizia formale
Massime di principio
- Quando la detenzione riguarda più reati con esiti processuali differenti, la verifica per la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. va condotta distintamente per ciascun reato (distinguere ingiustizia sostanziale ex comma 1 e ingiustizia formale ex comma 2).
- Ai fini dell'art. 314 comma 1 la valutazione è autonoma rispetto al giudizio di responsabilità penale: il giudice della riparazione deve esaminare ex ante se il comportamento dell'istante abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di reato, valutando elementi extraprocessuali ed endoprocessuali ma non rinnovando il giudizio di colpevolezza.
- Ai fini dell'art. 314 comma 2 la decisione irrevocabile che accerta la mancanza sin dall'origine delle condizioni di applicabilità della misura può derivare anche da esito di merito; occorre però verificare se la derubricazione/diffusa valutazione sia dipesa da nuovi elementi probatori o da una semplice diversa valutazione degli stessi elementi già disponibili al giudice della cautela.
- La Corte deve motivare specificamente se e come le condotte del ricorrente (es. atteggiamenti finalizzati ad ottenere somme, minacce, opacità dei rapporti economici) abbiano contribuito a configurare un quadro indiziario grave al momento dell'adozione della misura cautelare; la sola acquisizione dell'assoluzione non è di per sé sufficiente a escludere l'ostatività.
- In situazioni analoghe le parti dovrebbero documentare e argomentare distintamente per ciascun capo di imputazione: (a) se la misura era applicabile sin dall'origine; (b) se la decisione di merito ha introdotto nuovi elementi decisivi; (c) se il comportamento del detenuto abbia avuto natura dolosa o colposa grave nel creare l'apparenza del reato.
- Il giudice di rinvio dovrà svolgere un esame completo e motivato del compendio probatorio ai fini dell'ostatività alla riparazione, specificando le ragioni per cui eventuali comportamenti dell'istante escludono o consentono il riconoscimento del diritto alla riparazione.
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