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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16713/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge conseguente all'omessa caducazione della misura di prevenzione in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 (Corte cost. sent. n. 162/2024). Sosteneva che, essendo stato detenuto nel periodo in cui gli era stata irrogata la sorveglianza speciale, era necessario che venisse effettuata la rivalutazione della pericolosità sociale prevista dalla pronuncia costituzionale; senza tale rivalutazione la misura doveva ritenersi sospesa e, quindi, non poteva ravvisarsi il reato di violazione della misura ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In sostanza il ricorrente contestava la configurabilità del reato per carenza di efficacia della misura a causa della mancata rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il compendio probatorio raccolto (accertamenti dei Carabinieri nelle date contestate) sia univocamente orientato a carico dell'imputato e che la sentenza impugnata fosse coerente e adeguatamente motivata. Quanto al profilo costituzionale invocato, la Corte ha ricordato che l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 impone la necessità di una specifica rivalutazione della pericolosità sociale quando la misura sia stata sospesa in conseguenza di uno stato detentivo e successivamente ripristinata; tuttavia il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che la sorveglianza fosse stata sospesa e poi ripristinata dopo la detenzione, limitandosi a produrre solo il verbale di sottoposizione alla misura. Perciò la censura è stata ritenuta generica e in violazione del principio di specificità dell'atto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Disciplina il reato di violazione delle prescrizioni connesse alle misure di prevenzione personali (tra cui la sorveglianza speciale); la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base del compendio probatorio raccolto.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011

    inciso rimosso: se esso si e' protratto per almeno due anni

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 la norma richiede la rivalutazione della pericolosita' sociale dell'interessato ogniqualvolta sia intervenuto uno stato detentivo durante l'esecuzione della misura; fino alla rivalutazione la misura e le sue prescrizioni devono considerarsi sospese.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 162 del 17/10/2024

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'inciso che condizionava la rivalutazione alla durata minima della detenzione, imponendo invece la verifica dell'attualita' e persistenza della pericolosita' sociale indipendentemente dalla durata.

  • Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025 (Pizzimenti)

    Principio di diritto richiamato secondo cui il ripristino della misura sospesa per detenzione presuppone, dopo la sentenza costituzionale n. 162/2024, la rivalutazione della pericolosita' sociale anche se la detenzione e' durata meno di due anni; in mancanza di tale rivalutazione non e' configurabile il reato di cui all'art. 75.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per determinare la sanzione di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Per far valere l'effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024 in sede di impugnazione occorre allegare e provare specificamente che la misura di prevenzione personale e' stata sospesa a causa di uno stato detentivo e successivamente ripristinata dopo la scarcerazione; la sola affermazione di essere stato detenuto non e' sufficiente.
  • La mancata rivalutazione della pericolosita' sociale, quando dovuta ai sensi della pronuncia costituzionale, fa si' che la misura debba considerarsi sospesa fino alla verifica; in tale periodo le prescrizioni non hanno efficacia e non possono fondare il reato di violazione della misura.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti quando il compendio probatorio in grado di valutazione della responsabilita' e' stato correttamente apprezzato dai giudici di merito; i motivi di cassazione devono prospettare errori di diritto o vizi di motivazione chiari e specifici.
  • Il principio di specificita' dell'atto di impugnazione impone che il ricorrente indichi con precisione i fatti e le prove che intende far valere; deduzioni generiche o prive di allegazioni probatorie rischiano l'inammissibilita' o il rigetto.
  • Nel caso si voglia contestare la configurabilita' del reato di violazione della sorveglianza speciale per effetto di una presunta sospensione della misura, e' opportuno raccogliere documentazione ufficiale (decreti di sospensione/ripristino, certificati carcerari, provvedimenti esecutivi) che dimostri la cronologia applicativa della misura.

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