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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34266/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per revocazione l'ordinanza n. 844/2021 della Corte che, pur avendo nell'epigrafe e nella parte espositiva dato atto della costituzione dei contribuenti (Guido, Margherita e Lidia Sibilia) nel giudizio di legittimità, aveva poi affermato che l'intimato non si era costituito e non aveva regolato le spese del grado. I ricorrenti hanno quindi denunciato un errore di fatto (falsa supposizione processuale) e chiesto la modifica dell'ordinanza con liquidazione delle spese (€3.000,00 per ciascun ricorrente).

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto nella parte in cui non si era statuìto sulle spese nonostante fosse stato dato atto della costituzione delle parti. Revocata l'ordinanza n. 844/2021 nella parte relativa alla mancata statuizione sulle spese di giudizio di legittimità per il procedimento n. 10633/2019, la Corte ha provveduto sulle spese dichiarandole compensate tra le parti. Anche le spese del presente giudizio di revocazione sono state compensate. Non è stata accolta la richiesta di liquidazione della somma specifica proposta dai ricorrenti, essendo stata disposta la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata come base per il ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione fondato su falsa supposizione di fatto processuale.

  • art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di revocazione: consente la revocazione per errore di fatto o per fatti nuovi che incidono sulla decisione; applicato per censurare la falsa supposizione relativa alla mancata costituzione della parte.

  • sentenza Sezioni Unite n. 299/2020

    Pronuncia giurisprudenziale che ha stabilito che la notificazione effettuata da un operatore postale privato sprovvisto di titolo abilitativo nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la legge n.124/2017 è nulla (non inesistente) e che va fatto riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte dell'appellato ai fini della tempestività. La Corte ha ritenuto che questa pronuncia sia intervenuta dopo il ricorso per cassazione, giustificando la compensazione delle spese per oscillazioni giurisprudenziali.

  • direttiva 2008/6/CE

    Richiamata nel contesto della questione delle notificazioni tramite operatori postali privati e del periodo in cui si è discusso riguardo ai poteri certificativi degli operatori privati.

  • legge n. 124/2017

    Citata come il riferimento normativo che ha inciso sul regime delle notificazioni tramite operatori postali privati; la giurisprudenza ha valutato diversamente gli effetti della mancanza di titolo abilitativo nel periodo antecedente alla legge.

Massime di principio

  • Se un provvedimento dà atto della costituzione di una parte nella parte espositiva ma poi omette di decidere sulle spese ritenendo la mancata costituzione, si configura un errore di fatto suscettibile di revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
  • Quando una decisione di merito o di legittimità è stata presa in un contesto di giurisprudenza oscillante e una pronuncia delle Sezioni Unite è intervenuta dopo il deposito del ricorso, è frequente che il giudice disponga la compensazione delle spese per il grado interessato.
  • Quanto alle notificazioni effettuate da operatori postali privati nel periodo critico tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n.124/2017, la giurisprudenza ha ritenuto la notifica nulla e non inesistente, facendo riferimento alla data di ricezione dell'atto per valutare la tempestività dei termini.
  • In un ricorso per revocazione il rimedio può essere parziale: ottenere la rettifica di un errore formale/procedurale (es. decisione sulle spese) senza ottenere la liquidazione richiesta, se il giudice opta per la compensazione.
  • È opportuno documentare con precisione la costituzione nel grado di giudizio (epigrafi, atti di costituzione, controricorso) e segnalare immediatamente incongruenze formali nelle decisioni per preservare il diritto alla revocazione per errore di fatto.

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