Cassazione Penale, Ordinanza n. 17800/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Venezia resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Deduce con un unico motivo l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che il giudice avrebbe dovuto verificare l'assenza di cause ostative alla definizione anticipata del procedimento prima di applicare la pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, non sia consentito dedurre con ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica di cause di proscioglimento; la Corte rileva che tale censura non è deducibile nei limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Norma che, secondo la Corte, limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge ivi previste.
art. 23 giugno 2017 n. 103
Legge di introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., richiamata per delimitare l'ambito del ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, come autonomo motivo di violazione di legge, la mancata verifica da parte del giudice dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sulla presenza di cause di proscioglimento non può essere fatto valere oltre i confini dell'impugnazione stabiliti dalla legge, pena l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e può irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Come è indicizzato
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