Cassazione Penale, Sentenza n. 13126/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Incidente d'esecuzione proposto da Gerardo Carlucci per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerose sentenze penali (sentenze del Tribunale di Venezia, Tribunale di Cremona, Corti d'appello di Bari, Torino, Firenze, Tribunale di Lanciano) relative a delitti principalmente di furto e a delitti associativi commessi in periodi e luoghi diversi. Il ricorrente sosteneva che alcuni gruppi di reati fossero parte di un unico disegno criminoso (continuazione), chiedendo il riconoscimento anche parziale della continuazione raggruppando le fattispecie in insiemi omogenei e contigui temporalmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la prova di un medesimo disegno criminoso, rilevando l'ampio arco temporale (circa undici anni), la discontinuità geografica e la mancanza di indici specifici e concreti idonei a provare che i reati fossero stati programmati fin dall'inizio. La Corte ha inoltre ritenuto generica la richiesta subordinata di riconoscimento per gruppi di reati, in quanto il ricorrente non ha indicato puntualmente ulteriori indici (contiguità spaziale, modalità operative comuni, causali) necessari per la continuazione parziale. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc.
Norme richiamate
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
Laddove i reati successivi appaiano frutto di determinazione estemporanea, la presenza anche di alcuni indici non è sufficiente per riconoscere la continuazione; è necessaria una valutazione complessiva e approfondita degli indicatori di un medesimo disegno criminoso.
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico, Rv. 267580)
Il soggetto che invoca la disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti: la mera contiguità cronologica e l'identità dei titoli di reato non sono di per sé sufficienti, essendo indici più di abitudinarietà che di un progetto criminoso unitario.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019 (Zuppone, Rv. 276387)
Pur quando i reati si estendono su un lungo arco temporale, il giudice deve verificare se sia possibile riconoscere la continuazione con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, valutando ulteriori indici come tipologia omogenea, causali e contiguità spaziale.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la decisione della Corte ha disposto il pagamento delle spese a carico del ricorrente ai sensi di tale disposizione procedurale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso e non può basarsi solo su somiglianze formali o sulla mera cronologia degli illeciti.
- Gravare sull'imputato/condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle modalità, cause comuni, programmazione iniziale dei reati) affinché la continuazione sia riconosciuta.
- La pluralità di episodi nel tempo può essere, in assenza di prova di un progetto unitario, indice di abitudinarietà criminale e non di reato continuato.
- È possibile chiedere il riconoscimento della continuazione anche per gruppi ristretti di reati all'interno di un ampio arco temporale, ma il ricorrente deve dimostrare puntualmente gli indici che giustificano la continuazione parziale.
- Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza degli indici di continuazione non sono riesaminabili in sede di legittimità se supportate da motivazione non manifestamente illogica.
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