Cassazione Penale, Ordinanza n. 21329/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il preteso vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, l'erronea applicazione della legge in tema di recidiva contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure investivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione del giudice di merito era congrua, avendo dato conto degli elementi ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla graduazione della pena, sul bilanciamento delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio guida per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena e del giudizio sulle circostanze.
Indicazione generica del codice penale, nel quale si collocano le norme richiamate sulla pena e sulla recidiva.
Massime di principio
- La graduazione della pena, compreso il giudizio di prevalenza, equivalenza o soccombenza delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Il riconoscimento o meno della recidiva, ove contestata, costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi e osservi i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi fattuali e sanzionatori sono manifestamente infondate in cassazione se la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo adeguato.
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