Parere n. 1583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Maria Giuseppina Giammetti contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e nei confronti della professoressa Carmela Concilio per l’annullamento: - del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18 dicembre 2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V – Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011; - dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18 dicembre 2014 e della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
Esito
La questione giuridica
La ricorrente aveva impugnato, con istanza cautelare, il decreto di approvazione e la graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Campania, deducendo la violazione dell’art. 97 della Costituzione e profili di irragionevolezza, irrazionalità e contraddittorietà tra atti dell’amministrazione. Dopo il mancato adempimento dell’amministrazione all’istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato, la ricorrente ha dichiarato nel 2024 di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. È stata inoltre depositata una sentenza del TAR Campania relativa alla trasposizione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario. La domanda cautelare è stata assorbita. La Sezione ha precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario: l’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti tale rimedio come impugnatorio e limitato ad azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. Sono pertanto escluse domande di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alle spese di giudizio.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, secondo il principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare resta assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
Richiesta di compensazione delle spese
La richiesta di compensazione delle spese è estranea al petitum del ricorso straordinario, che consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non domande di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato, utilizzato nel caso esaminato.
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, limitato all’azione di annullamento di provvedimenti amministrativi; sono escluse domande di accertamento e di condanna.
art. 97 Costituzione
La ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione alle asserite illegittimità della procedura concorsuale; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso straordinario determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta l’improcedibilità del gravame e l’assorbimento della domanda cautelare.
- Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, destinato esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi per motivi di legittimità; non vi possono essere proposte autonome domande di accertamento o di condanna.
Impugnazione della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’istruzione e del merito, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nei confronti di una controinteressata. L’impugnazione concerneva il decreto del 18 dicembre 2014 con cui era stata approvata la graduatoria generale di merito regionale del concorso per esami e titoli destinato al reclutamento di dirigenti scolastici.
Premesse e svolgimento del procedimento
La ricorrente sosteneva di non essere stata collocata in posizione utile a causa di illegittimità della procedura concorsuale. Il motivo dedotto riguardava la violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché profili di irragionevolezza, irrazionalità e contraddittorietà tra atti dell’amministrazione.
Il ricorso, notificato e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, era corredato da istanza cautelare. Con un primo parere interlocutorio la Sezione aveva richiesto al Ministero la trasmissione della relazione istruttoria. Poiché tale adempimento non risultava eseguito, la Sezione Prima aveva successivamente invitato le parti a dichiarare la persistenza dell’interesse alla definizione dell’affare e l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse
La difesa della ricorrente ha dichiarato che l’interessata non aveva più interesse alla trattazione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. È stata inoltre prodotta una sentenza del TAR Campania relativa alla trasposizione del ricorso.
Il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione della ricorrente, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. La sopravvenuta carenza di interesse impedisce quindi una decisione sul merito delle censure rivolte contro la graduatoria e determina l’improcedibilità del ricorso.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale. Venuta meno l’utilità della decisione sull’impugnazione, non residua infatti una questione cautelare autonoma da esaminare.
Natura del ricorso straordinario e spese
La Sezione ha esaminato anche la richiesta di compensazione delle spese, rilevandone l’estraneità al ricorso straordinario. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura il rimedio come strumento impugnatorio per motivi di legittimità contro atti amministrativi definitivi.
Ne consegue che il petitum deducibile è limitato all’azione di annullamento, finalizzata alla rimozione dell’atto amministrativo dal mondo giuridico. Non possono invece essere proposte, nell’ambito del ricorso straordinario, autonome domande di accertamento o di condanna. La Sezione richiama, sul punto, precedenti della Sezione Prima, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento della domanda cautelare. Le censure relative alla legittimità della procedura concorsuale non sono state esaminate nel merito.
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