Cassazione Penale, Sentenza n. 3931/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva annullato la revoca dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva (sospensione dall'esercizio dell'incarico di amministratore giudiziario/liquidatore) e aveva quindi ripristinato tale misura. Le censure riguardano: (i) violazione di legge per mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché mancata considerazione del novum costituito dalla piena collaborazione e dalla documentazione difensiva; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al dolo del reato di peculato: in particolare, l'autoliquidazione di compensi come liquidatore della Gianni Jenna s.r.l. sarebbe stata effettuata in ragione di un errato convincimento di autorizzazione basato su parere di congruità del coadiutore e su autorizzazione verbale del Direttore dell'Agenzia dei beni confiscati; per la Studio De Santis la quantificazione sarebbe stata fatta utilizzando dati contabili non definitivi (bilancio 2017 non approvato anziché bilancio 2016 approvato), configurando al più una condotta colposa e non dolosa.
La decisione
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di peculato commesso in qualità di amministratore giudiziario della società Studio De Santis e alla valutazione delle esigenze cautelari, rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Palermo per una nuova e completa valutazione. In sede di motivazione la Corte conferma invece la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame con riferimento alla condotta di autoliquidazione dei compensi per la società Gianni Jenna s.r.l., ritenuta fondata su concrete evidenze. Contestualmente la Corte censura l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, delle esigenze cautelari quando il pubblico ministero impugna una revoca per carenza dei gravi indizi, affermando che il giudice d'appello deve comunque verificare ex novo anche le esigenze cautelari e motivare in ordine a esse; non è ammessa una 'riespansione' automatica delle esigenze cautelari senza motivazione.
Norme richiamate
Disciplina l'appello incidentale sulla libertà e la portata del devolutum: l'appello del P.M. devolve al Tribunale la verifica dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, ma il giudice d'appello può estendere la cognizione oltre i singoli punti censurati, pur nel rispetto del favor rei e degli artt. 299 e 310.
Riguarda il giudizio nel procedimento cautelare; richiamato nella censura per presunta violazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi.
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Elencati come insieme di norme i cui presupposti devono essere verificati per l'adozione di misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari, proporzionalità, adeguatezza ecc.), e che il Tribunale d'appello deve considerare nell'esame ex novo della vicenda cautelare.
Stabilisce i criteri di motivazione dell'ordinanza cautelare; il Tribunale d'appello che decide ex novo deve rispettare lo schema motivazionale previsto da questa norma.
Richiamato nel contesto del 'favor libertatis': impone l'adeguamento dello status libertatis alle risultanze del procedimento e vincola il giudice d'appello a considerare elementi favorevoli all'imputato.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 1865 del 29/09/2020, Sammartano)
Principio secondo cui integra peculato la condotta dell'agente che si liquidi un compenso appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, indipendentemente dall'esistenza di crediti nei confronti della procedura.
Giurisprudenza Sezioni Unite (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras) e altre pronunce (Donelli, Badoni, Grasso)
Richiamate per il principio che l'effetto devolutivo non impedisce al giudice d'appello di riesaminare l'intera vicenda cautelare e che, in presenza di appello del P.M. contro una revoca, il Tribunale d'appello deve valutare l'intero thema decidendum, inclusi i requisiti delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero impugna la revoca di una misura cautelare, il Tribunale d'appello è tenuto a riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'applicazione della misura (gravi indizi e esigenze cautelari) e a motivare espressamente in ordine a entrambi; non è ammessa una rinnovazione automatica delle esigenze cautelari senza adeguata motivazione.
- La configurabilità del reato di peculato per autoliquidazione di compensi dipende da una valutazione concreta delle prove: la mera esistenza di crediti o di una pretesa di diritto non autorizza a operare modalità non consentite dalla legge; tuttavia, l'elemento soggettivo (dolo) va accertato con motivazioni specifiche e non con formule generiche come 'eccessiva disinvoltura'.
- In casi di autoliquidazione, la prova di una autorizzazione (anche verbale) o di un convincimento ragionevole fondato su pareri tecnici può incidere sulla sussistenza del dolo e potrebbe ricondurre la condotta a colpa se adeguatamente documentata; l'assenza di documentazione o di prova dell'avvenuta richiesta/ottenimento dell'autorizzazione indebolisce la posizione dell'indagato.
- Argomentazioni generiche o formulazioni ambigue della motivazione (es. 'eccessiva disinvoltura') non bastano a reggere l'accertamento dell'elemento psicologico del reato: il giudice deve indicare fatti concreti e collegarli all'intenzione dell'agente.
- Per la difesa, in situazioni analoghe è fondamentale produrre ogni documentazione che dimostri l'avvenuta richiesta o ottenimento di autorizzazioni, verbali chiarificazioni trasformate in documenti, delibere assembleari, pareri tecnici e dati contabili ufficiali (bilanci approvati) per arginare il pericolo di qualificazione dolosa delle condotte di autoliquidazione.
- Per il giudice d'appello vale l'obbligo di rispettare il 'favor rei' (art. 299) e, quindi, di adeguare lo status libertatis dell'interessato alle risultanze probatorie complessive, intervenendo anche d'ufficio quando ciò favorisca la libertà personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →