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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37152/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di truffa ai danni della persona offesa, in relazione a un pagamento di euro 10.736,00 effettuato tramite bonifico bancario il 7 settembre 2017. Secondo l'imputazione, la somma sarebbe stata ottenuta mediante artifizi e raggiri consistiti nell'indicazione di un falso mandato di fornitura tra due società e in rassicurazioni ingannevoli sulla realizzazione degli infissi richiesti. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa dell'imputato, deduceva: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 640 c.p. e 530 c.p.p., sostenendo che i fatti integrassero un mero inadempimento contrattuale derivante da sopravvenute difficoltà economiche e non un dolo iniziale di truffa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., censurando il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuti fondati in modo eccessivo sul danno patrimoniale e non adeguatamente calibrati sulla occasionalità della condotta e sulle circostanze del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e quindi fosse inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre affermato che la motivazione dei giudici di merito era lineare e non illogica nel ravvisare una condotta truffaldina e non un semplice inadempimento contrattuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione resa per relationem dalla Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta è stata qualificata come truffa, integrata da artifizi e raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa e a procurare all'agente un ingiusto profitto con altrui danno.

  • art. 530 c.p.p.

    La censura sulla mancanza di prova è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rilettura del compendio probatorio già valutato in modo conforme dai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il motivo è stato scrutinato come deduzione di violazione di legge, ma nella sostanza è stato considerato una contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta non idonea a superare il sindacato di legittimità, poiché non evidenziava manifesta illogicità decisiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base degli elementi ritenuti decisivi dai giudici di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in coerenza con i criteri legali e sorretta da motivazione congrua.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    La difesa ne richiamava l'assenza di contestazione per censurare il riferimento al danno patrimoniale nel diniego delle attenuanti, ma la Corte non ha ravvisato profili decisivi sul punto.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la graduazione della pena rimessa al giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state dichiarate non consentite o manifestamente infondate in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione lineare e non manifestamente illogica.
  • La distinzione tra truffa e mero inadempimento contrattuale va ancorata alla presenza, sin dall'origine, di artifizi o raggiri e di un disegno ingannatorio idoneo a determinare la consegna del bene o del denaro; la sopravvenuta impossibilità di adempiere, da sola, non esclude la truffa se il rapporto è stato instaurato mediante condotta decettiva.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, tende in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario prendere in esame analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La quantificazione della pena e la valutazione della sua congruità rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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