Ordinanza n. 2101/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1984 del 30 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione II, n. 1984 del 30 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrenti privati)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva deciso sull'istanza cautelare proposta contro provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, chiedendone la riforma. Dal testo non risultano specificati né il contenuto dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado né i motivi articolati nell'appello. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito questioni preliminari di rito, che il TAR dovrà approfondire nella successiva fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza cautelare impugnata e ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La tutela è stata individuata nella sollecita fissazione dell'udienza da parte del TAR, chiamato ad approfondire anche le questioni processuali sollevate dall'Agenzia delle Entrate. Non è stata disposta la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, che resta ferma. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Consente, in sede cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del giudizio, senza necessità di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'esigenza di tutela può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva della fondatezza della domanda di annullamento né pregiudica l'esame delle questioni preliminari di rito, che restano rimesse al giudice di merito.
- Quando dispone la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza, il giudice d'appello può riformare l'ordinanza cautelare di primo grado e ordinare alla segreteria la trasmissione del provvedimento al TAR per la fissazione dell'udienza di merito.
Come è indicizzato
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