Cassazione Penale, Sentenza n. 17152/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Isca ha impugnato l'ordinanza che, dopo la cessazione della misura degli arresti domiciliari per decorrenza dei termini, ha applicato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati contestati (artt. 81, 110, 319, 321 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva: (1) errata qualificazione dell'impugnazione come appello anziché come riesame, con riferimento agli artt. 309 e 282 c.p.p., sostenendo che la misura era stata applicata ex novo e ricadente nel riesame con conseguente termine di 30 giorni; (2) carenza di motivazione e mancanza della concretezza e attualita del pericolo di reiterazione dei reati, in violazione degli artt. 274 e 280 c.p.p., lamentando che il provvedimento si fondava su generiche contiguita con elementi malavitosi e che invece sussistevano elementi che escludevano il pericolo (prolungata detenzione precedente, sequestro dei beni, scioglimento del consiglio comunale, pensionamento di un pubblico ufficiale, archiviazione per 416-bis, assenza di sostegno elettorale, amministrazione giudiziaria delle imprese). In secondo luogo si contestava la rilevanza del parere del PM del 13/10/2021 e la sua mancata richiamazione nell'ordinanza, nonche la sua genericita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: le misure sostitutive adottate ai sensi dell'art. 307 c.p.p. si collegano al provvedimento originario e, nella fattispecie di scarcerazione per decorrenza dei termini, sono impugnabili con l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., non con il riesame ex art. 309 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili per manifesta infondatezza le censure sulle esigenze cautelari, rilevando che il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la personalita dell'imputato, i precedenti, la contiguita con ambienti mafiosi, il sequestro di prevenzione e la persistenza di relazioni privilegiate con esponenti locali. La Corte ha ricordato che la Cassazione non puo riesaminare fatti e valutazioni di merito salvo che non emergano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicita della motivazione. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1 e comma 2, lettera b)
La Corte interpreta la norma nel senso che le misure cautelari sostitutive adottate ai sensi del comma 1 si collegano funzionalmente al provvedimento cautelare originario e possono essere disposte quando permangono le esigenze che giustificavano la custodia. Tali misure non hanno carattere genetico autonomo rispetto al provvedimento originario.
La Corte stabilisce che il rimedio esperibile contro il provvedimento che applica altre misure cautelari in seguito alla scarcerazione per decorrenza dei termini e l'appello ex art. 310, non il riesame.
Richiamata dalla difesa come base per il riesame; la Corte esclude che l'impugnazione debba qualificarsi come riesame quando si tratta di provvedimenti sostitutivi adottati in connessione con la custodia cautelare cessata.
La norma disciplina i presupposti di applicabilita delle misure personali e la necessita di motivare il pericolo di reiterazione. La Corte reputa che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la concretezza e l'attualita del pericolo di reiterazione nel caso concreto.
Rinvio alla esigenza di concretezza e attualita del pericolo cautelare; la Corte ritiene che non sussista vizio logico o giuridico nella motivazione del Tribunale.
Citata nella doglianza sulla qualificazione dell'impugnazione; la Corte non ha accolto la censura relativa a una diversa applicazione di tale norma, ritenendo corretta la qualificazione come appello.
Massime di principio
- Quando, dopo la cessazione della custodia cautelare per decorrenza dei termini, il giudice applica 'altre' misure cautelari ai sensi dell'art. 307 c.p.p., tali provvedimenti sono funzionalmente collegati al provvedimento originario e l'impugnazione va proposta con l'appello ex art. 310 c.p.p., non con il riesame ex art. 309 c.p.p.
- La Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice del merito nel riconsiderare la valutazione dei fatti o degli indizi; il ricorso per cassazione e ammissibile contro misure cautelari solo se denuncia la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicita della motivazione.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e necessario dimostrare vizi di legge o palesi contraddizioni nella motivazione del giudice; l'elencazione di circostanze favorevoli al ricorrente non basta se il giudice di merito ha fornito un apprezzamento argomentato.
- Il parere del Pubblico Ministero, se citato dal giudice o presente negli atti, non vale automaticamente a svuotare la motivazione del provvedimento; occorre verificare se il giudice abbia dato autonoma e adeguata motivazione sulla persistenza del pericolo cautelare.
- In caso di inammissibilita del ricorso per cassazione il ricorrente puo essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda se la Corte ritiene che l'inammissibilita non dipenda da colpa lieve.
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