Cassazione Penale, Sentenza n. 28484/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere. Primo motivo: violazione dell'art. 274 c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; censura per aver fondato il rigetto sulla sola gravità dei fatti e sul presunto comportamento non collaborativo, con violazione del diritto al silenzio e del principio secondo cui la mancata ammissione degli addebiti o la sola gravità non possono da sole giustificare la permanenza della misura. Si denunciava inoltre che non vi sono reati commessi nei sette mesi successivi all'applicazione della misura, quindi mancherebbe il pericolo di reiterazione. Secondo motivo: violazione ed errata applicazione dell'art. 275 c.p.p.; omissione di valutazione di misure meno afflittive, ignorata la brevità del residuo pena e il lungo intervallo senza condotte criminose, con conseguente affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i motivi erano aspecifici e reiterativi e vertono su valutazioni di fatto già svolte e adeguatamente motivate dal Tribunale di appello; la motivazione dell'ordinanza impugnata è ritenuta congrua, logica e non manifestamente contraddittoria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mero decorso del tempo o la mancanza di nuovi reati non costituiscono di per sé elemento nuovo idoneo a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; è necessario un fatto nuovo con sicura valenza sintomatica del mutamento. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato la gravità, la «professionalità» e le modalità delle condotte, la persistenza dell'attività criminosa anche dopo misura cautelare, la mancanza di reale resipiscenza e l'assenza di soluzioni alternative stabili, ritenendo quindi adeguata la custodia. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e indicazioni procedurali ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. dato che il provvedimento non determina la remissione in libertà.
Norme richiamate
La Corte osserva che il richiamo a comportamenti non collaborativi e alla gravità delle condotte non integra di per sé violazione dell'art. 274; il diritto al silenzio non impedisce al giudice di valutare complessivamente i fatti e la personalità quando sono elementi di pericolo di reiterazione, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
L'articolo è stato correttamente applicato: il Tribunale ha valutato l'eventuale adeguatezza di misure meno afflittive e ha indicato elementi specifici (natura e modalità del reato, personalità dell'imputata, assenza di soluzioni alternative stabili) che giustificano la permanenza della custodia, senza bisogno di un dettaglio analitico sull'inidoneità di ogni altra misura.
Norma applicata per condannare la ricorrente alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per le conseguenze procedurali derivanti dal mancato effetto liberatorio del provvedimento di cassazione: indicazioni per il prosieguo dell'esecuzione della misura cautelare.
Cass. Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020 (Casalini)
Giurisprudenza citata per il principio che il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non è elemento nuovo idoneo a giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare; occorrono fatti nuovi con sicura valenza sintomatica.
Cass. Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014 (Calcagno)
Precedente sul principio che il giudice non è tenuto a dimostrare analiticamente l'inidoneità di ogni altra misura quando indica gli elementi specifici che rendono necessaria la custodia cautelare.
Cass. Sez. 3, n. 30443 del 11/02/2022
Richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui le valutazioni di fatto sul pericolo di reiterazione e sull'adeguatezza della misura sono insindacabili in Cassazione se non manifestamente illogiche o contraddittorie.
Cass. Sez. 1, n. 35837 del 06/06/2023
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma la possibilità per il giudice di motivare sinteticamente l'inadeguatezza di misure alternative ricavandola dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Il semplice decorso del tempo o l'assenza di nuovi reati dopo l'applicazione della misura cautelare non sono di per sé elementi sufficienti per ottenere la revoca o la sostituzione della misura: è necessario produrre fatti nuovi che abbiano chiara valenza sintomatica del mutamento delle esigenze cautelari.
- La gravità della condotta, la professionalità nell'esecuzione del reato, l'uso di competenze specifiche (es. informatiche) e la persistenza dell'attività criminosa anche dopo l'adozione di misure cautelari sono elementi legittimi e decisivi per ritenere attuale il pericolo di reiterazione.
- Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce al giudice di tener conto dell'atteggiamento complessivo ai fini cautelari, purché la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- Ai fini della conservazione della custodia cautelare non è richiesta un'analitica dimostrazione dell'inidoneità di ogni misura alternativa: è sufficiente che il giudice indichi elementi specifici, tratti dalla natura del reato e dalla personalità dell'indagato, che rendono ragionevole la scelta della misura custodiale.
- Le valutazioni di fatto operate dal giudice dell'appello sull'esistenza delle esigenze cautelari sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo che emergano vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà.
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