Cassazione Civile, Ordinanza n. 32494/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto della ritualità delle dichiarazioni di rinuncia, ritenendole conformi ai presupposti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il processo di cassazione. In conformità all'accordo tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Non vi è stata decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, davanti alla Corte di cassazione, della sentenza n. 314/2020 della Corte d'appello di Catania. Dalla motivazione dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali della lite decisa nei gradi di merito, né i motivi specifici del ricorso. In sede di legittimità, tuttavia, entrambe le parti costituite hanno depositato atti di rinuncia rispettivamente al ricorso e al controricorso, con reciproca accettazione della rinuncia e richiesta di compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso e al controricorso, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte prima dell'adunanza, è idonea a determinare l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rituale rinuncia al ricorso, accompagnata dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo senza esame del merito.
- La rinuncia deve essere conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c. per produrre l'effetto estintivo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata tra le parti, la compensazione delle spese può essere disposta in conformità all'accordo intervenuto tra loro.
Come è indicizzato
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