Cassazione Civile, Ordinanza n. 12544/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di pagamento del TFR proposta da un lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per l'importo di Euro 1.505,06. La Corte d'appello ha ritenuto che il credito non fosse stato previamente accertato nei confronti del datore di lavoro originario, una società estinta per incorporazione, né nei confronti della società incorporante, alla quale non risultava rivolta una valida richiesta di adempimento e per la quale non era provata la ricezione della diffida. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2, comma 5, L. n. 297/1982, 2504-bis c.c., 3 L. n. 218/1995 e art. 5 della Sezione 2 della Convenzione di Bruxelles, sostenendo che non fosse necessario agire contro la società incorporante e che il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento della società originaria fosse sufficiente a provare il credito; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 160 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la diffida internazionale inviata alla società incorporante e la relativa relata di notifica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure perché, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia, è indispensabile che il credito sia stato previamente consacrato in un titolo esecutivo formato prima della domanda al Fondo e nei confronti del legittimo contraddittore; nel caso concreto, tale titolo mancava sia verso la società originaria, ormai estinta, sia verso la società incorporante. Sono state compensate le spese e dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia, perché il lavoratore non aveva ottenuto, prima della domanda al Fondo, un titolo esecutivo idoneo a consacrare il credito né contro la società datrice di lavoro originaria, estinta per incorporazione, né contro la società incorporante. Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non vale come accertamento giudiziale del credito e non supplisce alla mancanza di un titolo esecutivo; parimenti irrilevante è risultata la dedotta diffida alla società incorporante, poiché la questione decisiva restava l'assenza del titolo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, L. 29 maggio 1982, n. 297
Per l'accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve previamente munirsi di un titolo esecutivo che consacri il credito prima della domanda; l'eventuale infruttuosità dell'esecuzione rileva solo dopo e non sostituisce il titolo.
La fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e la successione a titolo universale della incorporante, nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici e processuali.
art. 3 L. 31 maggio 1995, n. 218
Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo rispetto al requisito del previo titolo esecutivo per l'accesso al Fondo di garanzia.
art. 5 della Sezione 2 della Convenzione di Bruxelles
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare la mancanza del titolo esecutivo nei confronti del legittimo contraddittore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei due motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame della diffida internazionale e della relata di notifica.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la validità/efficacia della notificazione della diffida all'incorporante.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per l'accesso al Fondo di garanzia per il TFR è necessario che il credito del lavoratore sia già stato previamente accertato e consacrato in un titolo esecutivo formato prima della domanda al Fondo.
- Il requisito del previo esperimento dell'esecuzione forzata non elimina ma presuppone la preesistenza di un titolo idoneo a fondarla: l'infruttuosità dell'azione esecutiva è un posterius, non un surrogato dell'accertamento del credito.
- Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società già estinta per incorporazione è tamquam non esset e non può valere come titolo nei confronti del nuovo centro di imputazione rappresentato dalla società incorporante.
- Il rigetto dell'istanza di fallimento o di analoghe iniziative concorsuali, quando contenga solo una delibazione incidenter tantum del credito, non equivale all'accertamento giudiziale richiesto per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia.
- Quando la questione decisiva è la mancanza del titolo esecutivo, divengono irrilevanti le contestazioni sulla diligenza del creditore nell'azione esecutiva o sulla ritualità della diffida alla società debitrice.
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