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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37838/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione transattiva e della nota dell'Agenzia che riconosceva la liberazione della coobbligata in conseguenza della definizione del contenzioso con l'altro obbligato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è entrata nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, della cartella emessa per il pagamento di una sanzione conseguente al diniego dell'agevolazione "prima casa" connessa all'acquisto di un immobile ritenuto di lusso ai sensi dell'art. 6 d.m. 2 agosto 1969. Dopo un iniziale rigetto in primo grado e l'accoglimento in appello con ritenuta illegittimità della sanzione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Ufficio ha depositato copia di un accordo transattivo con la contribuente e una nota della Direzione Provinciale che dava atto della definizione del contenzioso con l'altro coobbligato, ritenendo la contribuente liberata anche ai sensi dell'art. 1292 c.c.; la controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    "deve, pertanto, intendersi liberata dall'obbligazione anche ai sensi dell'art. 1292 cod. civ."

    La Corte ha valorizzato la nota dell'Ufficio che riconosceva la liberazione della coobbligata in conseguenza della definizione della posizione dell'altro coobbligato, ai fini della cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969

    Richiamato come parametro per il diniego dell'agevolazione prima casa, in quanto l'immobile era stato qualificato di lusso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga un accordo transattivo tra le parti e l'amministrazione riconosca l'avvenuta definizione della pretesa, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta che la Corte non esamini i motivi di ricorso e che la decisione si limiti a prendere atto della sopravvenuta eliminazione dell'interesse a una pronuncia sul merito.
  • In presenza di coobbligazione e di definizione della posizione di uno dei debitori, può assumere rilievo la liberazione dell'altro coobbligato ai fini dell'estinzione del processo, se tale effetto sia riconosciuto dall'ente creditore o risulti comunque dall'accordo intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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