Cassazione Penale, Sentenza n. 5940/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in secondo grado, delle condanne per favoreggiamento e sfruttamento della altrui prostituzione (capo C) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo D). Le doglianze prospettano: errata applicazione di legge e vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità; insufficiente valutazione e identificazione dei conversanti nelle intercettazioni; mancato e critico vaglio della attendibilità della persona offesa; eccessività della pena. Ulteriormente, per Jeffrey si contesta la carenza di argomentazione circa la sua responsabilità materiale per il capo D e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per la genericità dei motivi, rilevando che i ricorsi hanno riprodotto le doglianze d'appello senza il necessario confronto critico con il tessuto argomentativo della decisione impugnata (mancata conformità a quanto richiesto dall'art. 606 cod. proc. pen.). La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia esaminato logicamente e puntualmente i profili contestati (in particolare l'attribuzione delle voci nelle captazioni e l'attendibilità della persona offesa) e che non sussistano profili ammissibili di censura né sul piano della responsabilità penale né sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente i giudizi di merito restano confermati e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la sentenza di primo grado del 18/12/2020, confermata in appello, aveva condannato Andrew Jeffrey a 6 anni di reclusione e euro 17.000 di multa e Andrew Deborah a 3 anni e 10 mesi di reclusione e euro 11.000 di multa, con assoluzioni per i restanti capi tra cui il reato di tratta).
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'art. 606 per ritenere i ricorsi generici e/o meramente riproduttivi dei motivi di appello, evidenziando che la cassazione non può essere chiamata a rivalutare il merito quando il ricorso non confronta puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata
La norma è stata utilizzata per comminare la sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) dovuta per la inammissibilità dei ricorsi, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in termini generici le stesse doglianze già svolte in appello: deve indicare in modo puntuale e critico le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe viziata sotto il profilo di diritto o di logicità della motivazione (ai sensi dell'art. 606 c.p.p.).
- Se si censura l'identificazione di voci nelle intercettazioni, il ricorso deve indicare specifici errori logici o giuridici nella valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (es. omissioni di dati istruttori, contraddizioni documentali), non la sola richiesta di riconsiderazione del fatto.
- Le censure sulla credibilità della persona offesa richiedono l'evidenziazione di concrete incongruenze o mancanze nell'istruttoria che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato; non basta asserire genericamente la carenza di vaglio critico.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono dimostrare l'irrilevanza o la manifesta sproporzione della pena rispetto ai criteri di legge; anche qui è necessario confrontare la decisione impugnata con norme e parametri applicati.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata o generica, la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e comminare la sanzione pecuniaria prevista (art. 616 c.p.p.); pertanto è strategico valutare se il ricorso abbia fondamento specifico prima di proporlo.
- Per tutelare al meglio posizioni in casi con intercettazioni e identificazioni, occorre allegare e richiamare elementi istruttori precisi (trascrizioni, indicazioni tecniche, dati comparativi, testimonianze) e spiegare perché la valutazione dei giudici di merito sarebbe illogica o illegittima.
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