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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32490/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione (sentenza di condanna del 14/12/2004, irrevocabile il 13/1/2005). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) omissione di considerare il pregiudizio statico per le parti legittime dell'edificio derivante dalla demolizione, evidenziato con relazione tecnica depositata; 2) contraddittorietà nella valutazione sulla rilevanza della pendenza del giudizio amministrativo (impugnazione del diniego del condono) rispetto alla precedente ordinanza di sospensione del 16/1/2018; 3) contraddittorietà tra la precedente sospensione (anche fondata sulla pendenza del giudizio TAR) e la revoca disposta nel 2022, nonostante la azione amministrativa fosse ancora pendente dal 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondati il secondo e il terzo. In particolare: ha confermato che il giudice dell'esecuzione deve valutare la probabilità di esito e i tempi di definizione del giudizio amministrativo prima di sospendere o revocare l'esecuzione; ha ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione che, alla luce della pendenza ultraventennale del giudizio amministrativo (oltre 6 anni nel caso), ha escluso la prossima adozione di provvedimenti incompatibili con la demolizione (respinti secondo e terzo motivo). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Velletri perché il giudice dell'esecuzione non ha considerato, nella revoca della sospensione, le osservazioni tecniche e la relazione depositata in ordine al rischio di compromissione della staticità delle parti legittime dell'edificio; la Corte ordina un nuovo esame sulla eseguibilità tecnica della demolizione alla luce dei rilievi tecnici prodotti e dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La fattispecie di 'impossibilità della demolizione' che autorizza deroghe deve essere oggettiva e assoluta; se le opere abusive sono strutturalmente connesse con quelle legittime, la demolizione riguarda solo le opere abusive a meno che il ripristino comprometta la stabilità dell'intero edificio, che rappresenta l'unico limite al ripristino.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati: Sez. 3, n. 9145/2015 Manna; Sez. 3, Ordinanza n. 47263/2014 Russo; Sez. 3, 7/12/2011 n. 11149/2012; Sez. 4, 11/10/2011 n. 44035; Sez. 3, 7/7/2011 n. 36992; Sez. 3, 21/6/2011 n. 29638 e altre citate)

    Il giudice dell'esecuzione deve attentamente esaminare la possibile evoluzione e i tempi della procedura amministrativa o del giudizio amministrativo (es. impugnazione del diniego di condono): accertare la possibilità di accoglimento e l'esistenza di cause ostative, valutare i tempi di definizione e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento del procedimento. Valutazioni diverse nel tempo non sono automaticamente contraddittorie se fondate su rivalutazioni coerenti dei fatti.

Massime di principio

  • In presenza di impugnazione amministrativa (es. diniego di condono) il giudice dell'esecuzione deve valutare sia la probabilità dell'esito favorevole sia i tempi ragionevoli di definizione prima di sospendere o revocare l'esecuzione.
  • Il rischio di compromissione della stabilità delle parti lecite dell'edificio è un elemento decisivo: se la demolizione delle parti abusive può incidere sulla staticità delle parti legittime, il giudice deve valutare tale rischio sulla base di idonea documentazione tecnica e, se necessario, disporre accertamenti tecnici prima di autorizzare l'esecuzione.
  • La diversa decisione assunta in tempi diversi dallo stesso giudice non è di per sé viziosa: è legittimo rivalutare la rilevanza degli elementi (es. pendenza del giudizio amministrativo) in base allo stato attuale delle vicende, purché la motivazione sia logica e completa.
  • L'onere di provare il rischio statico e l'impossibilità tecnica della demolizione grava su chi lo deduce: deve essere prodotta una relazione tecnica convincente e specifica.
  • Se le opere abusive risultano definitivamente integrate con l'opera legittima in modo irreversibile, può rendersi necessaria la demolizione integrale; viceversa, quando la separazione è possibile, la demolizione deve essere limitata alle parti abusive, salvo che il ripristino comprometta la stabilità dell'intero immobile.
  • L'omessa considerazione di un elemento già ritenuto rilevante in precedenti provvedimenti (es. rischio statico) integra un vizio motivazionale che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.

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