Cassazione Penale, Ordinanza n. 19166/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/04/2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata. La censura riproponeva, però, questioni già prospettate in appello e già esaminate e respinte dal giudice territoriale. Il ricorrente contestava in sostanza la valutazione della recidiva, ritenendo non adeguatamente considerati i presupposti per escluderne l'applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e comunque non proponibile in questa sede perché meramente riproduttivo di censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua. La Corte ha richiamato il principio per cui, nella valutazione della recidiva, il giudice non può limitarsi alla sola gravità dei fatti e al tempo trascorso, ma deve verificare concretamente, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, nonché l'effettiva incidenza di queste sulla pericolosità e sulla inclinazione a delinquere. Al ricorrente sono state anche poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione concreta del rapporto tra fatto per cui si procede e precedenti condanne, ai fini della verifica della maggiore pericolosità e della perdurante inclinazione a delinquere.
La decisione concerne la recidiva reiterata, la cui applicazione/disapplicazione deve essere motivata in concreto; il testo non indica espressamente l'articolo, ma la questione trattata è quella della recidiva.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva non può basarsi solo sulla gravità oggettiva del fatto o sul mero arco temporale entro cui i reati sono stati commessi.
- Il giudice deve compiere una verifica concreta del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, usando i criteri dell'art. 133 c.p., per stabilire se il passato criminale esprima una maggiore pericolosità o una persistente inclinazione a delinquere.
- In sede di legittimità non è ammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua.
- La contestazione del trattamento della recidiva, se non introduce un effettivo vizio consentito in cassazione, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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