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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27832/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse esclusivamente di merito, privo di specifiche censure su illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello lamentando, con unico motivo, violazione degli artt. 192, 546 c.p.p. e 648 c.p. nonché vizio di motivazione. In particolare contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, l'affermazione della propria responsabilità penale e la ritenuta attendibilità della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano formulate in termini di mera rivalutazione del fatto e delle prove, sollecitando una nuova lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato quale parametro sulla valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirata a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, senza che la ricorrente abbia però dedotto reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di ricettazione, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base di plurimi elementi probatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, né proporre una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la sentenza impugnata presenti contraddizioni manifeste, illogicità evidenti o omissioni decisive; non è sufficiente contestare in modo generico la lettura delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione logica e coerente e corroborata da altri elementi probatori, non può essere sostituita da una diversa lettura del materiale istruttorio in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni ascrivibili alla parte, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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