Sentenza n. 3262/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza nr. 372-2025 Tribunale di Lodi sez. lavoro in punto riconoscimento di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 3.886,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per l'eventuale eccedenza. La sentenza, notificata al Ministero il 9 ottobre 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non ha eseguito spontaneamente la pronuncia. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto un atto della dirigente scolastica volto a disporre il pagamento, ma la ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna somma e di mantenere invariata la domanda di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che era stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. L'atto interno con cui era stato disposto il pagamento non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'integrale esecuzione della sentenza, non risultando effettuato il pagamento. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva, ferma la necessità di verificare l'effettivo adempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risulta l'integrale esecuzione dell'obbligo di pagamento.
- La mera adozione di un atto interno volto a disporre il pagamento non integra l'ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro quando il pagamento non risulti effettivamente eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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