Sentenza del 19/01/2021 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Eccezioni rilevabili solo a istanza di parte - principio del contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto necessario garantire il contraddittorio e, valutando che la parte aveva già impugnato l'accertamento, ha considerato sanato il vizio di notifica; quindi la questione non ha determinato l'annullamento per difetto di contraddittorio e la decisione è stata adottata tenendo conto dell'impugnazione effettuata
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il giudice intendeva porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio; ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. deve però riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Nel caso esaminato la parte aveva impugnato l'accertamento: tale impugnazione ha sanato l'eventuale vizio di notifica, anche alla luce dell'art. 156 c.p.c., con richiamo all'art. 157 c.p.c.
Norme richiamate
impone che, quando il giudice intende basare la decisione su questioni rilevate d'ufficio, debba riservare la decisione e assegnare un termine alle parti per presentare osservazioni, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
secondo la valutazione della sentenza, l'impugnazione dell'accertamento può sanare l'eventuale vizio di notifica: l'apparizione in giudizio o l'impugnazione eliminano le conseguenze pregiudizievoli del difetto di notifica
richiamato in connessione con l'art. 156 c.p.c.; nella pronuncia è stato utilizzato come complemento alle regole sulle nullità e sulle relative conseguenze procedurali (ossia per la rilevazione e la sanabilità di determinati vizi)
Massime di principio
- Il giudice non può decidere basandosi su questioni rilevate d'ufficio senza prima riservare la decisione e dare alle parti un termine per osservazioni: ciò garantisce il diritto al contraddittorio e alla difesa.
- Molte nullità o vizi di notifica possono essere sanate dall'attività processuale della parte (es. impugnazione o comparizione): se la parte impugna, il vizio di notifica può essere considerato superato.
- Le eccezioni che sono 'rilevabili solo a istanza di parte' non possono essere efficacemente contestate d'ufficio dal giudice senza violare il principio del contraddittorio; la parte interessata deve attivarsi per tutelarsi.
- In situazioni analoghe è opportuno, per la parte privata, impugnare tempestivamente l'atto che si ritiene viziato: l'impugnazione può sia evitare conseguenze processuali sfavorevoli sia costituire prova della volontà di partecipare al processo (sanatoria).
- Per il giudice la prassi corretta è motivare l'intendimento di rilevare d'ufficio una questione, riservare la decisione e concedere un termine per osservazioni: la mancata osservanza di questo iter può comportare impugnazioni o nullità per violazione del contraddittorio.
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