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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35952/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissario giudiziale)

La controversia

La società debitrice ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso dovuto al commissario giudiziale, nominato nella fase di ammissione con riserva di una procedura di concordato preventivo poi definita con improcedibilità per rinuncia del debitore. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 5, ultimo comma, del d.m. n. 30/2012, assumendo che il Tribunale avesse indebitamente calcolato il compenso anche sulla base dell'attivo, pur in mancanza di un attivo effettivamente realizzato, mentre la procedura era rimasta priva di esecuzione liquidatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, ma lo ha rigettato nel merito. Ha richiamato il proprio orientamento più recente secondo cui la distinzione contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 30/2012 tra attivo realizzato e attivo inventariato, a seconda che il concordato sia liquidatorio o meno, presenta profili di irragionevolezza e disparità di trattamento. Per superare tali criticità, la Corte ha confermato la correttezza del criterio dell'attivo inventariato adottato dal Tribunale per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, con possibilità di modulare in concreto il compenso nella forbice prevista e anche di scendere sotto il minimo assoluto in caso di arresto anticipato della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost., comma 7

    consente il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione finale del compenso del commissario giudiziale, quando il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva e incida su diritti soggettivi.

  • art. 182, comma 2, L. Fall.

    richiamato insieme all'art. 39 L. Fall. per fondare la definitività del decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 39, comma 1, L. Fall.

    stabilisce che il compenso è determinato secondo le norme fissate con decreto ministeriale.

  • art. 165, comma 2, L. Fall.

    estende al commissario giudiziale la disciplina del compenso prevista per il curatore fallimentare.

  • d.m. 25 gennaio 2012, n. 30

    è la disciplina ministeriale applicabile ratione temporis alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale.

  • art. 5 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30

    distingue tra concordati con liquidazione dei beni e concordati diversi, ma la Corte ne disapplica la distinzione nella parte in cui genera irragionevolezza e disparità di trattamento; viene quindi valorizzato un criterio unitario dell'attivo inventariato, temperato dalla valutazione concreta dell'attività svolta.

  • art. 1 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30

    richiamato per individuare le percentuali di calcolo del compenso entro una forbice minima e massima, da applicare in concreto in relazione all'impegno del commissario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 25 gennaio 2012, n. 30

    norma richiamata dall'art. 5 del decreto ministeriale quale limite minimo applicabile al compenso.

  • art. 161, comma 6, L. Fall.

    indica la fase prenotativa nella quale era stato nominato il commissario giudiziale.

  • art. 172 L. Fall.

    disciplina la relazione del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.

  • art. 173 L. Fall.

    richiamato in relazione al procedimento di revoca dell'ammissione, poi non coltivato per improcedibilità della domanda.

  • art. 163 L. Fall.

    indica il decreto di ammissione alla procedura dal quale prende avvio l'attività del commissario giudiziale.

  • art. 185 L. Fall.

    richiamato per evidenziare che il commissario giudiziale vigila anche sull'adempimento del concordato dopo l'omologazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento per l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione finale del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quando ha contenuto decisorio e definitivo e incide su diritti soggettivi.
  • Ai fini della liquidazione del compenso del commissario giudiziale, la distinzione regolamentare tra concordato liquidatorio e concordato non liquidatorio non può essere applicata in modo meccanico se produce risultati irragionevoli o discriminatori rispetto all'attività effettivamente svolta.
  • In caso di procedura concordataria arrestatasi anticipatamente e senza realizzo di attivo, il compenso può essere determinato facendo riferimento all'attivo inventariato, con adeguamento concreto della misura in relazione alla qualità e quantità dell'attività professionale prestata.
  • La valutazione del compenso del commissario giudiziale deve tener conto dell'intera attività svolta dalla nomina sino alla fase successiva, e non solo dell'esito finale della procedura o dell'eventuale realizzo di attivo.
  • Il criterio ministeriale va interpretato e, se necessario, disapplicato nella parte in cui comporti una ingiustificata disparità di trattamento tra attività professionali sostanzialmente omogenee.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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