Sentenza n. 6527/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, 24681, del 14-12-2022: “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015”, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli ulteriori atti ministeriali indicati nel predetto decreto regionale e, per quanto di necessità: -il Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, avente ad oggetto: Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; -il Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, avente ad oggetto: Adozione delle linee-guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; -le delibere degli enti del servizio sanitario regionale toscano recanti certificazione del valore della spesa sostenuta per dispositivi medici come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, elencate nell'atto impugnato e rilevanti per il fatturato della ricorrente e, dunque: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e regionali presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana recante l'inserimento delle aziende fornitrici di dispositivi medici negli elenchi dei soggetti tenuti al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati, per quanto necessario, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere toscane concernenti la certificazione della spesa per dispositivi medici rilevante ai fini del fatturato della ricorrente. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La ricorrente aveva chiesto tale pronuncia ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, poiché la Regione aveva accertato l'avvenuto versamento dell'importo corrispondente alla quota ridotta prevista dalla nuova disciplina. Il provvedimento regionale di accertamento del pagamento risultava depositato agli atti e anche l'Avvocatura regionale ne aveva dato atto, concludendo per la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha quindi ritenuto integrata la fattispecie legale prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 e ha compensato le spese di lite, come stabilito dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali impugnati relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite
L'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento della quota ridotta determina legalmente la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
Richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nei giudizi contro i provvedimenti regionali o provinciali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva direttamente dalla fattispecie prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025, le spese di lite devono essere compensate secondo la previsione legislativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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