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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede convenuto)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta in origine da un proprietario fondiario che lamentava che lavori di pavimentazione eseguiti dal vicino avessero aggravato il deflusso delle acque piovane verso il suo fondo, provocando infiltrazioni e danni al fabbricato insistente sul terreno. Domandava il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, invocando l’art. 913 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo non dimostrata la proprietà della particella interessata. In sede di primo rinvio la Cassazione aveva chiarito che, nell’actio negatoria servitutis, la titolarità del bene non è oggetto della controversia ma requisito di legittimazione attiva, da provare anche per presunzioni e con standard attenuato. In sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente rigettato la domanda, rilevando che i danni accertati dalla consulenza tecnica insistevano sulla particella 62, appartenente a un terzo estraneo al giudizio, mentre l’attore aveva provato soltanto la comproprietà della particella 79. I ricorrenti, quali eredi dell’originario attore, hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato in cassazione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la domanda di sanatoria edilizia e la documentazione catastale avrebbero provato la titolarità anche sulla particella 62; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della consulenza tecnica, sostenendo che la perizia attestasse danni anche sulla particella 79.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio non ha violato il principio di diritto precedente: la precedente ordinanza aveva stabilito solo lo standard probatorio per dimostrare la legittimazione attiva nell’actio negatoria servitutis, non aveva accertato che i danni insistessero sulla particella 79 né aveva precluso l’esame della diversa questione della localizzazione dei danni sulla particella 62. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato la titolarità della particella 62 e l’aveva negata, e che la domanda di concessione in sanatoria non costituisce titolo di proprietà né supplisce al difetto di allegazione nell’atto introduttivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che il preteso travisamento della consulenza tecnica, avendo investito un punto controverso deciso dal giudice di merito, non era deducibile ex art. 115 c.p.c. ma semmai attraverso gli ordinari motivi di impugnazione, e comunque la motivazione della Corte d’appello non presentava anomalie logiche rilevanti. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, in solido, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 913 c.c.

    Viene richiamato come base sostanziale della domanda di ripristino e risarcimento per alterazione del deflusso delle acque tra fondi confinanti.

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato in cassazione vincola il giudice di rinvio solo nei limiti della questione decisa; non impedisce di esaminare profili non definiti dalla sentenza rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio restano esaminabili le questioni non coperte dal decisum rescindente e rimaste assorbite o non decise.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di legittimità il dissenso sulla valutazione di un punto controverso della prova; il presunto travisamento della prova va fatto valere nei limiti propri dell’impugnazione pertinente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura sulla mancata considerazione di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato il punto e ne abbia dato una soluzione motivata.

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando la questione probatoria è stata oggetto di discussione e decisione, non si deduce come errore di fatto ex art. 115 c.p.c., ma secondo i motivi di impugnazione previsti dal codice di rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo quanto alla specifica questione decisa; può e deve invece esaminare i profili di fatto e le eccezioni rimasti fuori dal decisum rescindente.
  • Nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva richiede la prova del possesso/titolarità del fondo in forza di un valido titolo di acquisto, prova che può essere fornita anche in via presuntiva e con standard probatorio attenuato, ma non può essere sostituita da meri atti amministrativi o autodichiarazioni prive di efficacia traslativa.
  • La domanda di sanatoria edilizia o documenti catastali, da soli, non costituiscono titolo di proprietà e non bastano a dimostrare la titolarità del fondo se non sono accompagnati da un’allegazione coerente nell’atto introduttivo e da una prova idonea del titolo di acquisto.
  • Il vizio di travisamento della prova non è configurabile come censura di legittimità quando la prova sia stata oggetto di effettiva discussione e il giudice di merito l’abbia valutata; in tale ipotesi la doglianza riguarda semmai il merito della valutazione probatoria o i limiti del vizio motivazionale.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il giudice di merito ha effettivamente esaminato il fatto contestato e ne ha offerto una motivazione non meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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