Cassazione Penale, Sentenza n. 33631/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva ridotto la pena per reati fiscali ex art. 3 Dlgs. 74/2000 e le aveva concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento in favore dell'Erario di €1.052.734,51. Il ricorso di cassazione articolava cinque censure: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza del 23/04/2015 perché non spontanee e rese in costanza di attività di controllo (vizi ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)); (2) violazione dell'art. 350 c.p.p. e mancanza di garanzie/minore tutela del diritto di non autoaccusarsi, anche nel rito abbreviato; (3) vizio per presunta improcedibilità dell'azione penale per litispendenza/ne bis in idem rispetto ad altro procedimento; (4) errata qualificazione giuridica del fatto, rilevando che andava derubricato ai sensi dell'art. 4 Dlgs. 74/2000 (dichiarazione infedele) e non alla fattispecie contestata; (5) illegittimità e sproporzione della condizione per la sospensione condizionale (subordinazione al pagamento di una somma corrispondente all'imposta evasa da un soggetto diverso e spropositata/impossibile da pagare).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di specificità e perché la motivazione della corte territoriale sulla spontaneità delle dichiarazioni era adeguata; ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo affermando che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili anche nel rito abbreviato se emerge chiaramente la loro libertà (art. 350, comma 7 c.p.p.); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile/rifiutato perché la fattispecie era riconducibile a mera litispendenza e non emergeva un precedente giudicato che impedisse un secondo giudizio (distinzione tra bis in idem processuale e sostanziale); il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato essendo una diversa valutazione della prova e della qualificazione giuridica non colmata da lacune motivazionali; il quinto motivo è infondato: la Corte ha ritenuto legittima la possibilità di subordinare la sospensione condizionale al pagamento di somme correlate al profitto/risparmio derivante dal reato e non ha accolto l'eccezione del Procuratore Generale né quella della difesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Norma contestata come base dei reati fiscali per i quali è stata inflitta la pena; la Corte ha confermato la qualificazione adottata dai giudici di merito.
Richiamata dalla difesa per una derubricazione a dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che la qualificazione operata dal giudice di merito fosse adeguatamente motivata e non meritevole di revisione.
La Corte ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate (anche nel rito abbreviato) se risulta chiaramente che sono state rese liberamente e senza coercizione (richiamo esplicito al comma 7).
Richiamato nel quadro delle garanzie che spettano alla persona sottoposta ad indagine; la Corte ha escluso che al momento delle prime dichiarazioni sussistessero indizi tali da qualificare la ricorrente come indiziata al punto da rendere le dichiarazioni inutilizzabili.
Norma sulle avvertenze che devono essere rese; la Corte ha valutato che, nonostante l'assenza di tali avvertenze, le dichiarazioni spontanee possano essere utilizzate se liberamente rese.
Richiamato nella discussione sulla litispendenza/duplicazione dei procedimenti: la Corte ha precisato che la statuizione di improcedibilità ex art. 649 non si applicava come impedimento assoluto al nuovo giudizio, trattandosi di decisioni basate su pendenze processuali e non su precedente giudicato sul merito.
principio "nemo tenetur se detegere" (divieto di autoincriminazione)
Richiamato dalla difesa; la Corte ha sottolineato che il principio non osta all'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee rese liberamente alla polizia giudiziaria.
principio ne bis in idem (processuale e sostanziale)
La Corte ha distinto ne bis in idem processuale (rapporto tra fatto storico e nuovo giudizio) da quello sostanziale (rapporto tra norme incriminatrici). Ha ritenuto che non fosse configurabile un impedimento per precedente giudicato nel caso concreto, ma solo questioni di litispendenza.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria sono utilizzabili anche in riti a prova contratta (es. rito abbreviato) se emerge con chiarezza che sono state rese liberamente, senza coercizione o sollecitazione; l'assenza di difensore o di avvertenze non comporta automaticamente inutilizzabilità.
- Per essere ammissibile il motivo di cassazione relativo a carenze motivazionali occorre specificità e puntuale indicazione degli elementi che si contestano: deduzioni generiche o nuova esposizione in cassazione possono essere dichiarate inammissibili.
- La distinzione tra ne bis in idem processuale e sostanziale è fondamentale: l'esistenza di una precedente decisione che abbia disciplinato solo profili procedurali o pendenze non sempre impedisce un successivo giudizio, mentre un precedente giudicato sul medesimo fatto storico può ostare ad una nuova iniziativa penale.
- La riclassificazione giuridica del fatto (es. da reato più grave a derubricazione) è possibile solo se la motivazione del giudice di merito risulta manifestamente carente o illogica; una diversa valutazione della prova non è sufficiente per la cassazione.
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena ad adempimenti economici correlati al profitto o al risparmio derivante dal reato, anche se la somma sia elevata e riferita a ragioni fiscali, salvo specifiche censure da parte delle parti interessate; tali condizioni non sono automaticamente illegittime.
- Le impugnazioni in cassazione richiedono che i motivi siano tempestivi e specifici: questioni non contestate in sede di gravame o sollevate per la prima volta in cassazione rischiano di essere dichiarate tardive o inammissibili.
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