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Ordinanza

Ordinanza n. 964/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Toscana; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Toscana per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con contestazione dell'esito e del punteggio della prova scritta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, inclusi l'esito della prova scritta, gli elenchi degli esiti anonimi, la graduatoria e l'elenco dei vincitori, chiedendo il riesame del punteggio, la ricollocazione in graduatoria e l'annullamento degli atti lesivi. Nell'ordinanza non sono esposti nel dettaglio i vizi sostanziali dedotti contro la prova o la correzione. In camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha esaminato il merito delle censure né l'ammissibilità definitiva del ricorso, riservandone la valutazione all'udienza di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria e ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, considerato l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà di reperirne gli indirizzi. La notificazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con i contenuti indicati nell'ordinanza, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. L'Agenzia dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un attestato dell'avvenuta pubblicazione. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    notifica ad almeno un controinteressato

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esclude, quando necessario, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti potenzialmente lesi dall'accoglimento.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei per pubblici proclami

    La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi rendono particolarmente gravosa la notificazione individuale.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    notificazione del gravame per pubblici proclami

    La notificazione per pubblici proclami costituisce modalità utilizzabile per assicurare la partecipazione al giudizio di una pluralità elevata di controinteressati.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    a pena di improcedibilità del gravame

    Il mancato adempimento, entro i termini assegnati, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo contro gli atti conclusivi di una procedura concorsuale, devono essere considerati controinteressati necessari tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso.
  • La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esaurisce l'obbligo di instaurare correttamente il contraddittorio quando il giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di altri soggetti.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati e il contenuto del ricorso.
  • L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato dal giudice; il mancato adempimento o il mancato deposito della relativa prova nel termine assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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