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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38595/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragioni per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per emissione o rilascio di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in qualità di legale rappresentante di una società, al fine di consentire a un'altra società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che le fatture riguardavano servizi o lavori realmente eseguiti dal fornitore. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità, poiché mirava a rimettere in discussione la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito. Ha inoltre richiamato gli indici valorizzati dai giudici di merito per ritenere fittizia e inattiva la società emittente: indirizzo fittizio, assenza di sede, dipendenti, documentazione contabile e adempimenti fiscali; la difesa sugli appalti a terzi è stata reputata priva di riscontri e incompatibile con il contenuto delle fatture. Da ciò è stata desunta la consapevolezza dell'imputato della natura fittizia dell'attività sociale.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice contestata: emissione o rilascio di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, profilo qui non ravvisato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto l'apparente vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e coerente nel dare conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni della decisione.
  • Ai fini dell'accertamento dell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, possono assumere rilievo plurimi indici convergenti circa l'inesistenza o inattività della società emittente, come l'assenza di sede, dipendenti, contabilità e adempimenti fiscali.
  • La tesi difensiva della reale esecuzione delle prestazioni deve essere sorretta da concreti riscontri; in mancanza, e se le fatture indicano modalità incompatibili con la struttura aziendale del fornitore, può desumersene la consapevolezza della fittizietà dell'operazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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