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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23424/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

Nel procedimento originario definito con decreto presidenziale n. 8025/2026, a seguito della mancata istanza di fissazione d'udienza ex art. 380-bis c.p.c., il giudizio era stato dichiarato estinto con condanna alle spese in favore delle parti controricorrenti. Successivamente è emerso che nell'epigrafe del decreto era stato indicato erroneamente, quale seconda parte controricorrente, "Fino 1 Securitisation S.r.l." invece di "FINO 2 SECURITISATION S.r.l.", in contrasto con quanto risultante dal controricorso. Il procedimento deciso con il decreto qui esaminato riguarda quindi la correzione di tale errore materiale e il conseguente adeguamento della parte espositiva/statutiva del precedente decreto, con riflessi sulla condanna alle spese. Dalla decisione risulta inoltre che non sono state poste spese a carico dell'attuale procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'epigrafe del decreto n. 8025/2026 sia rettificata sostituendo le parole "Fino 1 Securitisation Srl" con "FINO 2 SECURITISATION S.r.l.", lasciando fermo il resto del provvedimento. Ha inoltre precisato che non vi sono i presupposti per statuire sulle spese del presente procedimento, in ragione della sua natura. La decisione interviene ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c., richiamando anche il precedente delle Sezioni Unite n. 29432/2024 sulla natura del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata istanza di fissazione d'udienza dopo la proposta di definizione ha determinato l'estinzione del giudizio originario definito con il decreto corretto.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.

    È la base normativa per la correzione dell'errore materiale nel decreto, con rettifica dell'epigrafe e degli effetti conseguenti sulla statuizione sulle spese.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla correzione del provvedimento.

  • S.U. 29432/2024

    Richiamata per affermare che, per la natura del procedimento di correzione, non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese del presente giudizio.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nell'epigrafe di un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti evidente la divergenza tra l'indicazione formale e il contenuto degli atti di causa o del provvedimento presupposto.
  • La correzione dell'errore materiale può incidere anche sulla parte statitiva del provvedimento quando l'errore si riflette sull'individuazione della parte beneficiaria o onerata di una condanna alle spese.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non sempre è dovuta una regolazione delle spese, ove la natura del procedimento non consenta una autonoma statuizione sul punto.
  • La rettifica del provvedimento deve limitarsi a sostituire il dato errato con quello esatto, lasciando fermo il resto del contenuto decisionale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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