Cassazione Civile, Ordinanza n. 23424/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Nel procedimento originario definito con decreto presidenziale n. 8025/2026, a seguito della mancata istanza di fissazione d'udienza ex art. 380-bis c.p.c., il giudizio era stato dichiarato estinto con condanna alle spese in favore delle parti controricorrenti. Successivamente è emerso che nell'epigrafe del decreto era stato indicato erroneamente, quale seconda parte controricorrente, "Fino 1 Securitisation S.r.l." invece di "FINO 2 SECURITISATION S.r.l.", in contrasto con quanto risultante dal controricorso. Il procedimento deciso con il decreto qui esaminato riguarda quindi la correzione di tale errore materiale e il conseguente adeguamento della parte espositiva/statutiva del precedente decreto, con riflessi sulla condanna alle spese. Dalla decisione risulta inoltre che non sono state poste spese a carico dell'attuale procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'epigrafe del decreto n. 8025/2026 sia rettificata sostituendo le parole "Fino 1 Securitisation Srl" con "FINO 2 SECURITISATION S.r.l.", lasciando fermo il resto del provvedimento. Ha inoltre precisato che non vi sono i presupposti per statuire sulle spese del presente procedimento, in ragione della sua natura. La decisione interviene ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c., richiamando anche il precedente delle Sezioni Unite n. 29432/2024 sulla natura del procedimento.
Norme richiamate
La mancata istanza di fissazione d'udienza dopo la proposta di definizione ha determinato l'estinzione del giudizio originario definito con il decreto corretto.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
È la base normativa per la correzione dell'errore materiale nel decreto, con rettifica dell'epigrafe e degli effetti conseguenti sulla statuizione sulle spese.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla correzione del provvedimento.
S.U. 29432/2024
Richiamata per affermare che, per la natura del procedimento di correzione, non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese del presente giudizio.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'epigrafe di un provvedimento giudiziario è correggibile quando risulti evidente la divergenza tra l'indicazione formale e il contenuto degli atti di causa o del provvedimento presupposto.
- La correzione dell'errore materiale può incidere anche sulla parte statitiva del provvedimento quando l'errore si riflette sull'individuazione della parte beneficiaria o onerata di una condanna alle spese.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non sempre è dovuta una regolazione delle spese, ove la natura del procedimento non consenta una autonoma statuizione sul punto.
- La rettifica del provvedimento deve limitarsi a sostituire il dato errato con quello esatto, lasciando fermo il resto del contenuto decisionale.
- rami
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