Cassazione Civile, Ordinanza n. 04971/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un verbale di accertamento con cui l’ente previdenziale contestava a una società cooperativa l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori collocati in mobilità. La società aveva assunto parte dei lavoratori già licenziati da un’altra cooperativa e aveva proseguito il medesimo appalto di servizi, con accordo sindacale. I giudici di merito avevano ritenuto che vi fosse un semplice cambio appalto e non un trasferimento d’azienda, valorizzando l’autonoma organizzazione della nuova impresa e quindi riconoscendo il beneficio contributivo. Nel ricorso per cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina sulle agevolazioni contributive e delle norme in tema di azienda, sostenendo che, nella sostanza, si era realizzata una cessione d’azienda o comunque una continuità aziendale tale da escludere la decontribuzione, poiché la nuova società non aveva creato nuovi posti di lavoro ma aveva riassunto gli stessi lavoratori per proseguire l’identico servizio, nello stesso immobile e senza precedenti attività autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’opposizione proposta dalla società cooperativa contro il verbale di accertamento. Ha quindi confermato la pretesa contributiva dell’ente, ritenendo che il beneficio di decontribuzione non spettasse perché l’assunzione dei lavoratori era avvenuta nell’ambito di un’operazione sostanzialmente riconducibile a trasferimento d’azienda/continuità aziendale, e non per soddisfare autonome esigenze produttive della nuova impresa. La società è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese dell’intero processo.
Norme richiamate
art. 8, commi 1 e 4, L. n. 223/1991
Il beneficio contributivo per l’assunzione di lavoratori in mobilità non spetta quando l’assunzione avvenga in un contesto di cessione d’azienda o di sostanziale continuità aziendale, poiché manca un reale incremento occupazionale per esigenze proprie dell’impresa assumente.
art. 15, comma 6, L. n. 264/1949
Richiamato insieme alla disciplina sulle agevolazioni contributive per sostenere l’erroneità della decisione di merito sul riconoscimento del beneficio.
La nozione di azienda e il trasferimento della stessa devono essere valutati in concreto; l’aggiunta di nuovi mezzi o strumenti da parte del cessionario non esclude di per sé il trasferimento d’azienda.
È il parametro per identificare il trasferimento d’azienda; se l’assunzione dei lavoratori avviene in tale contesto, la decontribuzione è esclusa.
Massime di principio
- Il beneficio contributivo previsto per l’assunzione di lavoratori in mobilità non compete quando l’inserimento dei lavoratori avvenga in una operazione che, nella sostanza, realizzi la prosecuzione della medesima organizzazione produttiva già appartenente ad altro imprenditore.
- Ai fini dell’esclusione della decontribuzione non è निर्णinate il solo dato formale del contratto o della qualificazione del rapporto, ma occorre verificare se la nuova impresa abbia creato posti di lavoro effettivamente nuovi per proprie esigenze produttive oppure si sia limitata a riassorbire la forza lavoro già impiegata nella precedente gestione.
- Il trasferimento d’azienda o la continuità aziendale non sono esclusi dalla circostanza che il cessionario introduca alcuni elementi organizzativi nuovi o acquisisca ulteriori beni e servizi da terzi; ciò che conta è la sostanziale continuità del complesso aziendale e dell’attività svolta.
- Quando i fatti accertati dimostrano che la nuova società, priva in precedenza di dipendenti e attività, assume parte dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa e continua il medesimo appalto senza soluzione di continuità sostanziale, il giudice può qualificare l’operazione come trasferimento d’azienda anche in assenza di un formale atto di cessione.
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