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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11390/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori statuizioni sul merito, se non il richiamo al fatto che il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 19/04/2024. Dal testo emerge che le doglianze investivano, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; tuttavia la Corte rileva che i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità perché si trattava di censure precluse e, comunque, il motivo di appello era del tutto generico rispetto alla motivazione di primo grado, che aveva già indicato i fattori ostativi all'applicabilità della causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata esclusa dal giudice di merito sulla base di fattori ostativi già individuati in primo grado; in cassazione non erano proponibili censure non consentite o genericamente reiterative.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in censure precluse o comunque non consentite dalla funzione del giudizio di cassazione.
  • Quando la sentenza di primo grado ha specificamente individuato i fattori ostativi alla particolare tenuità del fatto, l'appello deve confrontarsi in modo puntuale con tali argomentazioni; un motivo generico non è idoneo a devolvere la questione al giudice di appello e non può essere efficacemente riproposto in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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