Cassazione Civile, Ordinanza n. 04368/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di quattro soggetti, di avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ritenuti percepiti in qualità di soci di una società di persone, a seguito dell'accertamento di utili extracontabili per gli anni d'imposta 2007 e 2008. I giudici di merito avevano accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che essi fossero meri soci d'opera e che un soggetto estraneo al sodalizio avesse assunto, con scrittura privata non registrata, tutti i poteri propri della qualità di socio, percependo anche una quota di utili esentasse. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione delle norme sulla motivazione e sulla struttura della decisione, sostenendo che la CTR aveva contraddittoriamente attribuito a tale soggetto la veste di socio occulto e, al tempo stesso, aveva escluso ogni partecipazione dei contribuenti alla società, senza coerentemente considerare che essi avrebbero dovuto essere considerati partecipi dei residui utili extracontabili. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul processo tributario e sul giudizio di merito, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare compiutamente la pretesa tributaria e rideterminare l'imposta. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, cioè del socio occulto, e che la controversia, concernendo la configurabilità di una società di fatto, imponeva la presenza di tutti i soggetti coinvolti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado in diversa composizione affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 e proceda a nuovo esame dell'originaria impugnazione degli avvisi di accertamento; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come base del motivo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione apparente/contraddittoria e della struttura della decisione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo quale norma processuale rilevante per il giudizio tributario.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione al contenuto necessario della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare l'apparente contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sulla motivazione della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma processuale sul sindacato del giudice tributario.
d.lgs. n. 546/1992, art. 35, comma 3
Invocato nel secondo motivo per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto definire la controversia nel merito.
Richiamato nel secondo motivo per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia o di mancato esame della pretesa nei limiti devoluti.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere il potere-dovere del giudice di decidere sul merito della pretesa.
Indicata dalla Corte come norma da applicare in rinvio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo all'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci opera il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, poiché l'unitarietà dell'accertamento rende la decisione inscindibile nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
- La nullità derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario è assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio.
- Quando la controversia investe la stessa configurabilità di una società di fatto, il litisconsorzio necessario sussiste nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione sia strutturalmente comune e la decisione non possa raggiungere il suo scopo senza la partecipazione di tutti.
- In tema di redditi imputati ai soci di società di persone, l'imputazione automatica avviene in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed è indipendente dalla percezione effettiva degli utili stessi.
- Se il giudizio di merito è stato celebrato senza tutti i necessari contraddittori, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio e la rinnovazione del giudizio.
- Il giudice di legittimità può rilevare la nullità processuale emergente dagli atti quando la questione discenda dalla struttura del rapporto controverso e dal difetto di partecipazione di soggetti necessari.
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