Ordinanza n. 1966/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio contro l'archiviazione della pratica amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato emerge che l'archiviazione contestata era fondata sulla mancata comparizione delle parti alla convocazione. L'appellante ha dedotto, in sostanza, l'erroneità dell'archiviazione, poiché il datore di lavoro era deceduto anteriormente alla convocazione, circostanza idonea a spiegare la mancata comparizione. La pretesa era connessa alla regolare permanenza dell'interessato sul territorio nazionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, per l'effetto, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto rilevante il fatto che l'archiviazione si fondasse sulla mancata comparizione e che il decesso del datore di lavoro fosse avvenuto anteriormente alla convocazione. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora in ragione della natura della pretesa, collegata alla regolare permanenza dell'appellante sul territorio nazionale. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata impugnata l'ordinanza cautelare del TAR.
Consente, una volta adottata la misura cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'archiviazione di una pratica fondata sulla mancata comparizione non appare adeguatamente giustificata quando risulti, anche sulla base di una sommaria delibazione, che l'assenza sia dipesa dal decesso del datore di lavoro verificatosi anteriormente alla convocazione.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella natura della pretesa amministrativa quando l'esito del procedimento incida sulla regolare permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- L'accoglimento dell'appello cautelare consente al giudice di appello di accogliere, per effetto, l'istanza cautelare proposta in primo grado e di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1144/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1145/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →