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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48466/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello che confermava la sorveglianza speciale per tre anni e la confisca dei beni. Denunciava: 1) violazione del diritto di difesa per il diniego di rinnovare l'istruttoria e di sentire il proposto, la convivente Timofte Elena Irina e il consulente di parte (dott. Ardito); 2) illegittima mutazione del fatto contestato, poiché in appello la decisione si sarebbe fondata sull'acquisto nel 2005 di un immobile intestato alla Timofte che non sarebbe stato indicato nella richiesta originaria; 3) errata applicazione dei principi di interpretazione restrittiva dei requisiti della pericolosità sociale, con mancata perimetrazione temporale del periodo sospetto e mancata verifica specifica per ogni cespite del presunto squilibrio patrimoniale; inoltre deduceva la ricezione da parte sua di una somma di 668.287,99 euro dalla ASL di Bari come circostanza rilevante non considerata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo il rifiuto del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria, atteso che in primo grado era stata prodotta documentazione idonea e che il giudice d'appello esercita un potere discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; ha escluso la mutazione del fatto poiché l'immobile e il relativo apporto di provvista erano già indicati nella proposta di applicazione della misura; ha confermato la valutazione della pericolosità sociale sulla base di condanne, precedenti vicende processuali (anche prescritte ma con accertamento di fatti), segnalazioni e compatibilità della condotta attuale con il criterio di chi vive di proventi illeciti; ha ritenuto legittima la confisca di prevenzione anche se riferita a beni acquisiti in periodo successivo, dato che sono stati forniti plurimi indici colleganti le acquisizioni ai proventi illeciti e la pericolosità è risultata attuale; la deduzione circa la somma ricevuta dalla ASL è stata considerata aspecifica e non documentata e quindi inammissibile in sede di legittimità. Conseguenza: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di travisamento della prova per omissione è rilevante soltanto se ha investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo da integrare una violazione di legge.

  • art. 603, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello ha discrezionalità sulla rinnovazione dell'istruttoria e non è sempre tenuto a disporla, in particolare quando ritiene che la documentazione prodotta in primo grado sia idonea.

  • Giurisprudenza - principio sulla confisca di prevenzione (Sez. 6, n. 35421 del 06/09/2021, Palmeri)

    «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità»

    La confisca preventiva può colpire beni acquisiti anche dopo il periodo 'sospetto' se esistono indici plausibili e molteplici che connettono tali acquisizioni ai proventi illeciti; la prova del nesso deve essere tanto più solida quanto più distante temporalmente è l'acquisizione.

  • Giurisprudenza sulla necessità di introdurre gli elementi fattuali nella proposta (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013)

    Nel procedimento di prevenzione gli elementi fattuali sintomatici della pericolosità devono essere introdotti nella proposta e il proposto deve poter contro dedurre; il giudice non può individuare d'ufficio nuovi elementi senza che siano stati proposti e messi in contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto; le contestazioni relative alla valutazione delle prove sono difficilmente ammissibili salvo che costituiscano una vera e propria violazione di legge o una motivazione apparente/inesistente.
  • Il giudice d'appello può legittimamente rifiutare la rinnovazione dell'istruttoria se in primo grado è stata prodotta documentazione ritenuta idonea; tale scelta rientra nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
  • La lamentata mutazione del fatto (mutatio) è esclusa se l'elemento poi valorizzato in decisione era comunque già indicato nella proposta di misura o comunque emerso nel contraddittorio iniziale: il principio di correlazione tra accusa e decisione è rispettato se il proposto è stato messo in condizione di difendersi sul punto.
  • Per disporre la confisca di prevenzione su beni acquisiti successivamente al periodo sospetto è necessario motivare con una pluralità di indici che colleghino le acquisizioni ai proventi illeciti; l'onere probatorio aumenta con il trascorrere del tempo.
  • In Cassazione sono inammissibili le deduzioni nuove, aspecifiche o non documentate (es. presunte somme ricevute) che non siano state debitamente provate o illustrate nei gradi di merito.

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