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Ordinanza

Ordinanza n. 2161/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 23286/2024, pubblicata in data 23 dicembre 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 4592/2024.

Giustizia amministrativa202506745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 23286/2024, quanto alla rivalutazione dell'abilitazione scientifica nazionale e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (abilitando universitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 23286/2024, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, ordinando la rivalutazione da parte di una commissione in diversa composizione e condannando il Ministero al pagamento di euro 3.000,00, oltre spese e accessori di legge. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l'esito positivo della rivalutazione, sicché il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale statuizione. Ha invece insistito per l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali, lamentando anche il ritardo nell'adempimento, e ha chiesto il rimborso delle spese del giudizio di ottemperanza nonché la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'obbligo di rivalutazione, poiché la nuova commissione aveva concluso positivamente la rivalutazione con provvedimento del 1° agosto 2025. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto alla condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali stabilita dalla sentenza passata in giudicato, rilevando che tale obbligo non risultava adempiuto e che l'Amministrazione non aveva formulato contestazioni contrarie. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo. Sono state riconosciute anche le spese accessorie documentate funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, comprese nella liquidazione complessiva. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, anche in ragione della parziale cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza per euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione effettiva delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato; il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere e adottare misure sostitutive in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione

    La sentenza ottemperanda aveva disposto, quale effetto dell'annullamento del diniego, la riedizione della valutazione mediante una commissione in diversa composizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per l'ulteriore violazione o inosservanza del giudicato; nel caso concreto il giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti, anche in ragione della parziale cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite, senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo conforme alla statuizione giudiziale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente all'obbligo già adempiuto, mentre il giudizio prosegue per le ulteriori statuizioni rimaste ineseguite.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, assegnandogli un termine successivo e conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Le spese accessorie, purché debitamente documentate e funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidate insieme alle spese di lite.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, valutate le circostanze del caso concreto e la parziale cessazione della materia del contendere, non risultino integrati i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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