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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17281/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di un ex agente di assicurazione per il pagamento dell'indennità di fine gestione/fine rapporto. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e revocato il decreto, ritenendo che il credito dell'ex agente fosse estinto per compensazione con un controcredito vantato dalla società assicurativa a titolo di rivalsa, fondato su accordo transattivo e piani di rientro. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato documenti asseritamente privi di efficacia probatoria perché unilaterali o non sottoscritti dall'agente; (2) violazione dell'art. 37 c.c.n.l. Accordo Nazionale Agenti Ina-Assitalia, sostenendo che la rivalsa poteva riguardare solo rate scadute alla cessazione del rapporto e non quelle successive; (3) violazione dell'art. 1243 c.c. e dell'art. 346 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la compensazione nonostante il controcredito fosse contestato e non certo, liquido ed esigibile; (4) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente; (5) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., per avere dichiarato la compensazione senza esatta quantificazione del controcredito; (6) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. nell'interpretazione dell'accordo transattivo del 19.5.2015; (7) violazione degli artt. 112 e 426 c.p.c., per asserita irrituale modificazione dell'eccezione di compensazione in memoria. La società resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere un riesame del merito e non ravvisabile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inammissibile il secondo per novità della questione e, comunque, perché il ricorrente non aveva dimostrato che la Corte territoriale avesse imputato al rapporto somme diverse da quelle dovute a titolo di rivalsa fino alla cessazione; infondato il terzo, poiché la Corte d'appello aveva correttamente ammesso la compensazione valorizzando che il curatore del fallimento, nel far valere diritti derivanti da un contratto stipulato dal fallito, non può opporre l'inopponibilità delle pattuizioni intervenute tra le parti e che il controcredito risultava provato e non inesigibile; inammissibile il quarto per mancata specificazione del fatto storico decisivo; infondato il quinto perché, ai fini del giudizio monitorio promosso dal fallimento, era sufficiente accertare che il credito azionato fosse assorbito dal controcredito della società, senza necessità di esatta quantificazione di quest'ultimo; infondato il sesto perché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e le censure si risolvevano in una diversa lettura degli stessi elementi; infondato il settimo, poiché la precisazione dell'eccezione di compensazione mediante memorie era compatibile con la funzione integrativa consentita nel rito applicabile dopo il mutamento di rito. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono scrutinabili solo nei limiti propri dei singoli vizi dedotti; non è consentito trasformarle in un riesame del merito o della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o la valuta con criterio difforme dal prudente apprezzamento quando la legge lo richiede.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione può essere riconosciuta quando il controcredito risulti provato e non emergano profili di inesigibilità; nel caso esaminato il credito della società era idoneo a paralizzare integralmente la pretesa dell'ex agente.

  • art. 1241 c.c.

    La declaratoria di compensazione è corretta quando i reciproci crediti si estinguono per le quantità corrispondenti e il credito azionato risulta assorbito dal controcredito opposto.

  • art. 1263 c.c.

    non determinabile dal testo

  • art. 346 c.p.c.

    non determinabile dal testo

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è vizio di ultrapetizione se il giudice si pronuncia sull'eccezione di compensazione nei limiti in cui essa sia stata specificata con memorie ammesse dal rito.

  • art. 426 c.p.c.

    Nel rito a seguito di mutamento del rito, le memorie autorizzate possono svolgere funzione integrativa e chiarificatrice delle eccezioni già proposte, se compatibili con il sistema delle preclusioni del rito di destinazione.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o la motivazione illogica, non una semplice lettura alternativa delle clausole.

  • art. 37 c.c.n.l. Accordo Nazionale Agenti Ina-Assitalia

    La censura del ricorrente sosteneva che la rivalsa dovesse riguardare soltanto le rate scadute alla cessazione del rapporto; la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non acquisite o l'assegnazione a una prova di un valore legale non consentito; non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Nel giudizio di cassazione, le questioni nuove non possono essere introdotte se non risulta che siano state già dedotte nei gradi di merito e puntualmente localizzate negli atti del processo.
  • Nel giudizio promosso dal fallimento per far valere diritti derivanti da un contratto stipulato dal fallito, il curatore non può qualificarsi come terzo rispetto alle pattuizioni contrattuali e non può opporre l'inopponibilità di accordi intercorsi tra le parti del medesimo rapporto.
  • L'eccezione di compensazione è correttamente scrutinabile quando il controcredito risulti provato e non emerga alcuna inesigibilità; ai fini del rigetto della domanda azionata è sufficiente che il credito del ricorrente risulti assorbito dal controcredito opposto.
  • L'interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente incoerente, non per la mera proposta di una lettura alternativa delle clausole.
  • Nel rito soggetto a mutamento di rito, le memorie autorizzate possono integrare e specificare eccezioni già introdotte, purché ciò avvenga entro la funzione integrativa consentita e senza violare le preclusioni del rito di destinazione.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaCompensazioneLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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