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Ordinanza

Ordinanza n. 1708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 1233 del 26 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202603343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 1233 del 26 febbraio 2026, nonché il provvedimento amministrativo contestato nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la misura cautelare richiesta. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo né le censure articolate contro l'ordinanza di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni prospettate necessitassero di approfondimento nella sede di merito e ha condiviso la valutazione del TAR circa l'assenza di profili di estrema gravità e urgenza idonei a giustificare la concessione della misura cautelare.

La decisione

L'appello cautelare è stato accolto esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Consiglio di Stato non ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata né del provvedimento amministrativo contestato, che restano esecutivi. La misura cautelare sostanziale è quindi rimasta negata, poiché non sono stati ravvisati profili di estrema gravità e urgenza; la tutela dell'appellante è stata ritenuta adeguatamente assicurabile mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando non ricorrono i presupposti per la misura cautelare, di disporre la sollecita definizione del giudizio di merito; nel caso concreto ha giustificato l'accoglimento dell'appello ai soli fini della rapida fissazione dell'udienza, senza sospendere l'esecutività dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la sede sommaria e non ricorrono profili di estrema gravità e urgenza, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata né del provvedimento amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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